AUTORE:
Lorenzo Maria Foriere
ANNO ACCADEMICO: 2022
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Pontificia Università Lateranense
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L’esigenza pratica sottesa alla realizzazione di questo lavoro è quella di riuscire a ricostruire un quadro completo della figura del trust ed in particolare della sua configurazione successoria, in modo da raccogliere - in un unico testo - una trattazione quanto più ampia possibile delle tematiche che lo riguardano, dalla nascita dell’istituto, che affonda le sue radici nel diritto romano ed in quello medievale inglese, al suo moderno ingresso nel nostro ordinamento, quale strumento volto alla pianificazione successoria. Per trattare un tema così ampio, si è reso doveroso e necessario, al fine di poter apprezzare e comprendere le più moderne configurazioni del trust, trattare nel primo capitolo le origini storiche sottese alla nascita dell’istituto ed alla sua diffusione.
Detta analisi troverà le sue fondamenta nella forma più antica di "fiducia", quella del diritto romano, il cui collegamento con il trust, come si vedrà, è tanto interessante quanto controverso.
Successivamente, ci si soffermerà in particolare sulle ragioni dello sviluppo di tale istituto, con particolare riguardo alle esigenze sociali che ne hanno, a ben vedere, causato la diffusione.
Infine, con l'intento di cogliere anche le sfaccettature moderne più complesse dell’istituto, si delineerà, seppur senza pretese di esaustività, un quadro del diritto di proprietà inglese quanto più completo possibile, partendo dalla nascita dei feudi ed arrivando alla Law of Property Act del 1925.
Nel secondo capitolo, si è ritenuto di dover inquadrare con quanta più possibile completezza scientifica la disciplina generale dei trust, sia per quanto riguarda le forme della sua istituzione, che per le sue forme di espressione. Si analizzeranno quindi - nello specifico - anche le peculiari figure dei trust non espressamente istituiti, che - seppur non esistenti nel nostro ordinamento - vi interagiscono sotto forma di trust esterni, in quanto costituenti nel panorama internazionale ipotesi applicative tutt’altro che rare. Successivamente, si analizzerà, attraverso una comparazione con il diritto inglese, la natura dei diritti spettanti ai soggetti coinvolti nel trust, ponderando la natura obbligatoria del diritto del beneficiario e del concetto di dual ownership con il fine di giungere ad una definizione completa per l’istituto del trust.
In conclusione si procederà con l’analisi della nota sentenza Webb v. Webb, fondamentale, insieme alla convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, per il riconoscimento dei trust nel nostro ordinamento.
Nel terzo capitolo, si avrà modo di approfondire nello specifico la posizione dell’istituto del trust all’interno dell’ordinamento italiano, partendo dalla disciplina dettata con la Convenzione de L’Aja, ed arrivando alle norme interne che hanno permesso la diffusione dell’istituto, nonostante l’estraneità e l’atipicità del trust ai principi del nostro ordinamento e del diritto civile in generale, inteso nella sua accezione di cultura giuridica contrapposta a quella della common law inglese.
Si affronterà poi, in chiusura, il tema di un eventuale trust regolato esclusivamente dal diritto italiano, e della trascrivibilità di tale istituto.
Si tratterà approfonditamente il tema del trust nella sua funzione di disposizione mortis causa del proprio patrimonio, analizzandone il profilo strutturale attraverso la lente dei diritti successori ordinamentali. Infatti, essendo sostanzialmente rimasto intatto, nell’impalco di norme pensate dal legislatore del '42, il Libro secondo del Codice Civile costituisce probabilmente uno dei pochi settori ad aver conservato una forte coerenza logica interna; pertanto, si è reso necessario ponderare attentamente come quei diritti potessero interagire con un istituto quanto mai alieno all’ordinamento come il trust successorio.
Si è posta, come detto, l’attenzione sul divieto dei patti successori previsto all’art. 458 del c.c. e sulla tutela dei legittimari in quelle successioni risolte, in tutto o in parte, con trust successori.
Senza svelare tutte le conclusioni raggiunte, l’analisi condurrà alla considerazione del trust successorio quale atto istituito sì con 'intento' mortis causa, cioè istituito dalla volontà del disponente di disporre le sue ultime volontà circa il patrimonio a causa di morte’, ma che giuridicamente, si vedrà, verrà qualificato come atto di liberalità indiretta con effetti post mortem.
Si dedicherà - inoltre - qualche paragrafo per delineare un profilo generale sugli aspetti tributari del trust, argomento necessario per una completa valutazione applicativa dell’istituto, sia sotto l'insidioso profilo dell’imputazione dei redditi da questo prodotti, sia sotto quello delle imposte dirette e indirette.
Detta analisi troverà le sue fondamenta nella forma più antica di "fiducia", quella del diritto romano, il cui collegamento con il trust, come si vedrà, è tanto interessante quanto controverso.
Successivamente, ci si soffermerà in particolare sulle ragioni dello sviluppo di tale istituto, con particolare riguardo alle esigenze sociali che ne hanno, a ben vedere, causato la diffusione.
Infine, con l'intento di cogliere anche le sfaccettature moderne più complesse dell’istituto, si delineerà, seppur senza pretese di esaustività, un quadro del diritto di proprietà inglese quanto più completo possibile, partendo dalla nascita dei feudi ed arrivando alla Law of Property Act del 1925.
Nel secondo capitolo, si è ritenuto di dover inquadrare con quanta più possibile completezza scientifica la disciplina generale dei trust, sia per quanto riguarda le forme della sua istituzione, che per le sue forme di espressione. Si analizzeranno quindi - nello specifico - anche le peculiari figure dei trust non espressamente istituiti, che - seppur non esistenti nel nostro ordinamento - vi interagiscono sotto forma di trust esterni, in quanto costituenti nel panorama internazionale ipotesi applicative tutt’altro che rare. Successivamente, si analizzerà, attraverso una comparazione con il diritto inglese, la natura dei diritti spettanti ai soggetti coinvolti nel trust, ponderando la natura obbligatoria del diritto del beneficiario e del concetto di dual ownership con il fine di giungere ad una definizione completa per l’istituto del trust.
In conclusione si procederà con l’analisi della nota sentenza Webb v. Webb, fondamentale, insieme alla convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, per il riconoscimento dei trust nel nostro ordinamento.
Nel terzo capitolo, si avrà modo di approfondire nello specifico la posizione dell’istituto del trust all’interno dell’ordinamento italiano, partendo dalla disciplina dettata con la Convenzione de L’Aja, ed arrivando alle norme interne che hanno permesso la diffusione dell’istituto, nonostante l’estraneità e l’atipicità del trust ai principi del nostro ordinamento e del diritto civile in generale, inteso nella sua accezione di cultura giuridica contrapposta a quella della common law inglese.
Si affronterà poi, in chiusura, il tema di un eventuale trust regolato esclusivamente dal diritto italiano, e della trascrivibilità di tale istituto.
Si tratterà approfonditamente il tema del trust nella sua funzione di disposizione mortis causa del proprio patrimonio, analizzandone il profilo strutturale attraverso la lente dei diritti successori ordinamentali. Infatti, essendo sostanzialmente rimasto intatto, nell’impalco di norme pensate dal legislatore del '42, il Libro secondo del Codice Civile costituisce probabilmente uno dei pochi settori ad aver conservato una forte coerenza logica interna; pertanto, si è reso necessario ponderare attentamente come quei diritti potessero interagire con un istituto quanto mai alieno all’ordinamento come il trust successorio.
Si è posta, come detto, l’attenzione sul divieto dei patti successori previsto all’art. 458 del c.c. e sulla tutela dei legittimari in quelle successioni risolte, in tutto o in parte, con trust successori.
Senza svelare tutte le conclusioni raggiunte, l’analisi condurrà alla considerazione del trust successorio quale atto istituito sì con 'intento' mortis causa, cioè istituito dalla volontà del disponente di disporre le sue ultime volontà circa il patrimonio a causa di morte’, ma che giuridicamente, si vedrà, verrà qualificato come atto di liberalità indiretta con effetti post mortem.
Si dedicherà - inoltre - qualche paragrafo per delineare un profilo generale sugli aspetti tributari del trust, argomento necessario per una completa valutazione applicativa dell’istituto, sia sotto l'insidioso profilo dell’imputazione dei redditi da questo prodotti, sia sotto quello delle imposte dirette e indirette.