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Articolo 73 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Finalità

Dispositivo dell'art. 73 Codice dell'ambiente

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

  1. a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
  2. b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
  3. c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
  4. d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
  5. e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
  6. 1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
  7. 2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
  8. 3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degliaccordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
  9. f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

  1. a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
  2. b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
  3. c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
  4. d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
  5. e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
  6. f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
  7. g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
  8. h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.

Massime relative all'art. 73 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 44/2011

È incostituzionale l'art. 1, 12° comma, ultima parte, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, Campania, nella parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FERS), da parte della regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 della Regione Campania - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è "macroscopicamente derogatoria" delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la Direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice di contratti pubblici), la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, "è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale", posto che detta finalità è "tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra". Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Corte cost. n. 233/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, avendo la ricorrente formulato una censura di carattere generico e avendo, altresì, omesso di evidenziare gli aspetti specifici ritenuti lesivi delle prerogative regionali. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. L'elencazione, da parte della norma censurata, degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, non viola le prerogative regionali nella materia concorrente del "governo del territorio" ovvero, in subordine, il principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni, poiché la previsione degli strumenti è formulata a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare standard omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Inoltre, nella materia ambientale, lo Stato non è vincolato a stabilire solo norme di principio quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente, il quale, indica gli strumenti attraverso i quali raggiungere, nell'ambito della tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, gli obiettivi di cui al c. 1. La previsione di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale è formulata infatti a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare standard omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Il carattere generale, unitario, non interferente su specifiche realtà territoriali, si ritrova nella disposizione di chiusura della norma (c. 3), in cui si prevede che "il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia". Del resto, nella materia ambientale, di potestà legislativa esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi (come nelle materie di legislazione concorrente): il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio.

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