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Articolo 16 Preleggi

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trattamento dello straniero

Dispositivo dell'art. 16 Preleggi

Lo straniero(1) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità(2) e salve le disposizioni contenute in leggi speciali(3).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere(4).

Note

(1) La disposizione non concerne, quindi, gli apolidi, ossia i soggetti privi di cittadinanza per aver perso la propria per una qualsiasi causa e per non averne acquistata altra di Stato diverso. Si ritiene, invece, applicabile, in ossequio al generale regime di favore cui si ispira il nostro sistema, ai rifugiati politici. Nell'ipotesi in cui lo straniero abbia più cittadinanze, esso si considera cittadino di quello Stato straniero le cui modalità di attribuzione della cittadinanza si avvicinino maggiormente a quelle previste per la concessione della cittadinanza italiana.
(2) Tale condizione non conserva alcuna operatività nell'ambito del diritto comunitario che si ispira, invece, ai principi della libera circolazione delle persone e dei beni e di una progressiva uniformizzazione dei diritti e doveri del «cittadino comunitario».
(3) L'ambito di operatività della condizione di reciprocità va progressivamente riducendosi anche con riguardo ai cittadini extracomunitari alla luce dei principi di solidarietà cui si ispirano le più recenti leggi speciali: si pensi al d.l. 30-12-1989, n. 416 (conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 28-2-1990, n. 39) alla l. 6-3-1998, n. 40, al d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
(4) V. convenzione di Bruxelles 29-2-1968, resa esecutiva con l. 28-1-1971, n. 220, sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche.

Ratio Legis

Si discute della compatibilità della condizione di reciprocità con i principi della Costituzione Repubblicana. È pacifico, comunque, che quest'ultima ne limiti l'operatività poiché, a prescindere dal riconoscimento di un analogo trattamento al cittadino italiano, sono riconosciuti a tutti gli individui, cittadini e stranieri, i diritti fondamentali ex art. 2 Cost., e il rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Massime relative all'art. 16 Preleggi

Cass. civ. n. 14811/2014

Qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa. Quindi, il cittadino cubano non può esercitare nei confronti del cittadino italiano i diritti del legittimario, giacché il codice civile di Cuba non contempla questa figura di erede, ma quella, radicalmente diversa, dell'erede "particolarmente protetto", in ragione della precarietà delle condizioni economiche del soggetto.

Cass. civ. n. 8212/2013

L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile.

Cass. civ. n. 8171/2000

L'accertamento della legge straniera che assicuri la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi è compito riservato al giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il principio iura novit curia, bensì secondo i criteri generali in tema di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale, come mero fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al citato art. 16. Detto accertamento, se motivato in assenza di vizi logici o giuridici, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità della S.C.

Cass. civ. n. 1979/1996

Nel giudizio promosso da società straniera a norma della L. 13 aprile 1988, n. 117 per il risarcimento dei danni subiti per asserito comportamento gravemente colposo di magistrati, la sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, pur attenendo al merito (e cioè al diritto sostanziale in contesa), può essere legittimamente valutata nel giudizio preliminare di ammissibilità (art. 5, L. n. 117 del 1999), sia pure al fine di accertare se non sussista una situazione di infondatezza ictu oculi della domanda, che ne impedisca l'ulteriore esame.

Cass. civ. n. 12978/1995

L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione e, poiché la conoscenza della legge straniera si risolve in una quaestio facti, la prova può essere data con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto affidavit) di organo dello Stato estero e senza che sia necessaria l'acquisizione del testo della legge straniera.

Cass. civ. n. 1309/1993

Il cittadino italiano può sempre essere convenuto, senza alcuna limitazione, davanti al giudice nazionale, da parte dello straniero, senza che tale qualità dell'attore, implichi la restrizione della giurisdizione italiana alle sole domande che il cittadino italiano potrebbe proporre, in condizione di reciprocità, davanti al giudice dello Stato di appartenenza dello straniero, posto che tale condizione – di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile – spiega rilievo solo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero stesso, non incidendo sulla giurisdizione.

Cass. civ. n. 7935/1990

Nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile non investe una questione attinente alla giurisdizione, ma implica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attore non ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quella condizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale.

Cass. civ. n. 5454/1990

Dal coordinamento dell'art. 16 delle preleggi, che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, con l'art. 24, primo comma della costituzione – per il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – si deduce che allo straniero, non diversamente che al cittadino, è riconosciuto il potere di azione, il quale, in quanto non direttamente contemplato dall'art. 16, citato, non è soggetto alla condizione di reciprocità posto da detta norma.

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Pierantonio C. chiede
sabato 09/07/2016 - Lombardia
“Sono cittadino italiano residente in Ruanda e ho in corso delle discussioni con il Ministero Ruandese degli Affari Esteri sulla possibilità per i cittadini italiani di essere proprietari di immobili e società in Ruanda.
Il Ministero,come preambolo,ci chiede di presentare gli articoli di legge italiani,tradotti in inglese o francese, che si riferiscono al caso in ogetto dimostrando la possibilità per un cittadino Ruandese di usufruire delle medesime possibilità in Italia”
Consulenza legale i 25/07/2016
La norma principale di riferimento in materia è l'art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile (cosiddette “preleggi”) la quale afferma che "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere": quindi, in base alla condizione di reciprocità (che non riguarda i diritti fondamentali ma soltanto quelli di natura patrimoniale), uno straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti.

Le altre disposizioni normative di riferimento riguardanti il godimento dei diritti civili da parte degli stranieri sono, poi, contenute nel Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) e nel relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).

Il citato Decreto legislativo n. 286/1998, all’articolo 2, statuisce: “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In base al medesimo decreto sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:
  • i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  • i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
  • gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
  • i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
L'art. 1 del Regolamento di attuazione del decreto 286/1998, sulla condizione di reciprocità, dispone: "1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico (...) il Ministero degli Affari Esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile, i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri (...)".

L’accertamento della condizione di reciprocità generalmente non si effettua per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs). A titolo esemplificativo, tra le ipotesi più comuni di investimento figurano: diritti di proprietà su beni immobili, mobili ed altri diritti reali; crediti monetari ed altre prestazioni a titolo oneroso derivanti da contratti; acquisizione di imprese esistenti o di quote di esse; creazione di imprese nuove; diritti d’autore e di proprietà industriale; concessioni di legge, come quelle di esplorazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

In linea generale, riassumendo, la normativa vigente consente l'acquisto di beni immobili da parte di stranieri distinguendo tra i seguenti casi:
  1. straniero non regolarmente soggiornante: può acquistare un immobile solo se un trattato internazionale lo consente oppure se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo Stato di appartenenza, cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa;
  2. straniero regolarmente soggiornante, familiare in regola con il soggiorno di uno straniero regolarmente soggiornante e apolide in Italia da meno di tre anni: possono acquistare un immobile, senza procedere alla verifica dell'esistenza della condizione di reciprocità, se sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari, per motivi di studio o di un permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
  3. cittadino comunitario, cittadino dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), apolide o rifugiato politico residente da più di tre anni: non sono richiesti requisiti particolari per procedere all'acquisto.
Sulla posizione del Ministero degli affari esteri si può consultare l’apposito sito http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/CondizReciprocita/, anche se è opportuno ricordare che la consultazione del sito del MAE non è risolutiva, nel senso che la sussistenza della reciprocità può variare nel tempo e a seconda delle circostanze, l’accertamento dovendo sempre riguardare la reciprocità di fatto.

Proprio dal sito in questione risulta, in ogni caso, che per quanto riguarda il Ruanda, la condizione di reciprocità è accertata solamente in relazione alle persone giuridiche straniere di diritto privato, come le congregazioni religiose, società di investimento, ONG, alle quali è riconosciuto il diritto di proprietà di edifici, terreni nonché il diritto di creare o acquistare azioni di una società ai sensi delle leggi ruandesi.

E’ probabilmente per questo motivo che il Ministero degli Affari Esteri, nel caso in esame, ha richiesto la prova dell’identico trattamento del cittadino ruandese in Italia, poiché cioè la condizione di reciprocità non è automaticamente accertata per quel paese in relazione alle persone fisiche ed ai loro diritti di natura patrimoniale.