(massima n. 1)
Nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocitą di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile non investe una questione attinente alla giurisdizione, ma implica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attore non ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quella condizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale.