(massima n. 1)
Dal coordinamento dell'art. 16 delle preleggi, che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocitā, con l'art. 24, primo comma della costituzione per il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi si deduce che allo straniero, non diversamente che al cittadino, č riconosciuto il potere di azione, il quale, in quanto non direttamente contemplato dall'art. 16, citato, non č soggetto alla condizione di reciprocitā posto da detta norma.