(massima n. 1)
Il cittadino italiano può sempre essere convenuto, senza alcuna limitazione, davanti al giudice nazionale, da parte dello straniero, senza che tale qualità dell'attore, implichi la restrizione della giurisdizione italiana alle sole domande che il cittadino italiano potrebbe proporre, in condizione di reciprocità, davanti al giudice dello Stato di appartenenza dello straniero, posto che tale condizione – di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile – spiega rilievo solo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero stesso, non incidendo sulla giurisdizione.