(massima n. 1)
Qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa. Quindi, il cittadino cubano non può esercitare nei confronti del cittadino italiano i diritti del legittimario, giacché il codice civile di Cuba non contempla questa figura di erede, ma quella, radicalmente diversa, dell'erede "particolarmente protetto", in ragione della precarietà delle condizioni economiche del soggetto.