Note
(1)
Deve precisarsi che, nell'ambito della disposizione in esame, il termine fonte fa riferimento a fenomeni tra loro
eterogenei: e cioè, sia a fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico (c.d.
fonti materiali, es.: la consuetudine) sia ai procedimenti che la norma deve percorrere per ottenere il crisma della giuridicità (c.d.
fonti formali, es.: la legge). Ancora, la disposizione in commento sembra adottare un
concetto formale di fonte: è cioè, fonte del diritto ciò che promana da una
determinata autorità, secondo un
certo procedimento di adozione e che abbia un certo
nomen juris. Va tuttavia avvertito che, secondo i prevalenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, per aversi fonte normativa occorre che ai requisiti formali si accompagni necessariamente un
contenuto caratterizzato dalla
generalità (deve rivolgersi, cioè, alla comunità nella sua totalità) e dall'
astrattezza (deve, cioè, essere suscettibile di applicazione indefinita) nonché
innovativo del precedente assetto normativo.
(2)
L'individuazione di ciò che può qualificarsi «fonte del diritto» conserva
importanti implicazioni e non solo su di un piano strettamente dogmatico. Difatti: soltanto alle fonti del diritto è applicabile il principio
jura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice conoscere il diritto applicabile ai fatti provati dalle parti; soltanto alle norme poste dalle fonti del diritto sono applicabili i
criteri interpretativi dettati dall'art.
12; soltanto per la violazione delle norme poste da esse è ammesso il
ricorso in Cassazione ex art.
111 Cost.
(3)
Il r.d.l. 9-8-1943, n. 721 ha soppresso l'ordinamento corporativo. Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha successivamente soppresso le organizzazioni sindacali fasciste. Per la sopravvivenza delle norme relative alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, vedi
7 nota .
(4)
L'elencazione delle fonti, contenuta nell'articolo in esame, conserva la
propria validità anche a seguito della successiva entrata in vigore della
Costituzione Repubblicana. Questa, difatti, non ha provveduto a dettare un'
elencazione tassativa delle fonti, come invece sarebbe stato auspicabile in un sistema a costituzione
rigida (suscettibile, cioè, di modificazione od integrazione solo a seguito di una
procedura speciale): pertanto, l'elencazione qui dettata, che già nel sistema previgente aveva valore meramente
ricognitivo, va integrata con i dettami costituzionali. Inoltre, è comune opinione della dottrina che vi sia
continuità storica tra l'ordinamento vigente e il Regno d'Italia: devono, pertanto, considerarsi
tuttora vigenti le norme prodotte nel precedente sistema costituzionale non
espressamente abrogate da norme successive dello stesso livello gerarchico e non
dichiarate dalla Corte costituzionale incompatibili con i principi costituzionali.