La consuetudine, o uso normativo, č una regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una societā con la convinzione di obbedire a un imperativo giuridico. Č, quindi, una fonte non scritta di produzione di norme giuridiche. Nel nostro ordinamento, la consuetudine ha efficacia solo quando č esplicitamente richiamata o laddove manchi del tutto la legge che disciplini una materia. Sia il diritto greco che quello romano arcaico si fondavano sul diritto non scritto. Solo con Costantino e poi con Giustiniano, in etā tardo-imperiale, fu dichiarata la superioritā della legge codificata rispetto agli usi normativi.