Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 195 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Obbligazioni delle societa' di scopo

Dispositivo dell'art. 195 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati nell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei regolamenti attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi dell’articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.

2. L’emissione di obbligazioni è ammessa esclusivamente per finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.

3. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente l’avvertimento circa il grado di rischio associato all’operazione.

4. Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato dal contratto di concessione, decorso il quale il contratto è risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento.

5. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all’entrata in vigore di tale decreto, si applica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell’8 settembre 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto codice delle comunicazioni elettroniche, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative all’applicazione del presente comma il decreto di cui al comma 5 è adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

7. Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Spiegazione dell'art. 195 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 195 affronta il tema del finanziamento delle società di scopo attraverso l’emissione di obbligazioni e titoli di debito, con la finalità di favorire la raccolta di capitali privati destinati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche. La norma consente di derogare ai vincoli ordinari previsti dal codice civile, riservando tuttavia tali strumenti a investitori qualificati.

Il comma 1 introduce la possibilità per le società di scopo di emettere obbligazioni e titoli di debito in deroga ai limiti previsti dal codice civile agli articoli 2412 (per le società per azioni) e 2483 (per le società a responsabilità limitata). Si tratta di una deroga rilevante, poiché consente di ampliare la capacità di indebitamento di tali società, rendendo più agevole reperire i fondi necessari per realizzare le opere.

La disposizione, tuttavia, restringe la platea dei possibili sottoscrittori: le emissioni sono riservate a investitori istituzionali e clienti professionali. Questa limitazione è giustificata dalla natura rischiosa delle operazioni, che non si ritiene adeguata a risparmiatori non qualificati. È altresì previsto che i titoli possano essere dematerializzati e che non siano trasferibili a soggetti diversi da quelli qualificati.

Infine, il legislatore esclude l’applicazione di alcune norme del codice civile in materia di obbligazioni (articoli 2413, 2414 bis commi 1 e 2, 24152420), semplificando ulteriormente il regime applicabile.

Il comma 2 delimita la finalità delle emissioni: i proventi devono essere destinati esclusivamente a finanziare o rifinanziare il debito contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere funzionali al servizio di pubblica utilità. In tal modo si evita che l’emissione diventi un mezzo di finanziamento generico, vincolandola invece strettamente al progetto.

Il comma 3 introduce un presidio di trasparenza: la documentazione di offerta deve contenere in modo chiaro ed evidente l’indicazione del livello di rischio connesso all’operazione.

Il comma 4 fissa un termine massimo di 18 mesi per il collocamento delle obbligazioni o dei titoli di debito, salvo che il contratto di concessione preveda un termine inferiore. Decorso tale termine senza che sia stato completato il collocamento, il contratto di concessione si risolve di diritto, salvo che siano state reperite altre forme di finanziamento.

Ai sensi del comma 5, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura o alla scadenza dei titoli, le obbligazioni possano essere garantite secondo modalità stabilite con decreto interministeriale (MEF e MIT). In attesa dell’adozione del nuovo decreto, continua ad applicarsi il DM 7 agosto 2012, che già regolava tali garanzie.

Il comma 6 estende l’ambito applicativo delle disposizioni anche a società operanti in settori infrastrutturali e strategici ulteriori, come gestione dei servizi pubblici locali, trasporto e stoccaggio del gas, trasmissione dell’energia elettrica, reti di comunicazione elettronica, reti di telecomunicazioni, infrastrutture energetiche. La ratio è favorire anche in tali ambiti il ricorso a forme di finanziamento tramite emissione di titoli, sfruttando la stessa deroga. Per tali società, il decreto ministeriale sulle garanzie dovrà essere adottato con il coinvolgimento anche del Ministro delle imprese e del made in Italy, in ragione della rilevanza industriale dei settori interessati.

Infine, il comma 7 chiarisce che le obbligazioni e i titoli di debito possono essere assistiti da garanzie di vario tipo – reali, personali o di altra natura – comprese le cessioni di credito a scopo di garanzia. È previsto che tali garanzie possano essere costituite in favore dei sottoscrittori o di un loro rappresentante, che avrà legittimazione ad esercitare i diritti, sia sostanziali che processuali, connessi alle garanzie stesse.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

195 
Il comma 1 riformula la nozione di “investitori qualificati” ai quali è riservata la sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito emessi dalle società di scopo.

Nel comma 2 viene precisato che l’emissione delle obbligazioni da parte della società scopo è limitata alle finalità della realizzazione dell’infrastruttura o del servizio per cui la società è stata costituita ovvero al rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità. L’ipotesi del rifinanziamento del debito è attualmente contenuta nell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 83/2012 (tale disposizione viene pertanto soppressa).

Nel comma 3 si conferma la previsione secondo cui la documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione.

Il comma 4 fissa in 18 mesi il termine massimo di collocamento delle obbligazioni, decorso inutilmente il quale, il contratto è risolto di diritto, salvo che, prima dello scadere del termine, sia intervenuta un’altra forma di finanziamento.

Nel comma 5 si precisa che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fino a quel momento si applica il tuttora vigente decreto del 7 agosto 2012.

Si segnala che è stata soppressa la disposizione contenuta nell’attuale art. 185, comma 6, che fa riferimento alla salvezza delle disposizioni che regolano la disciplina dell’emissione di obbligazioni da parte del contraente generale. Tale figura è stata infatti completamente rivista mediante l’elaborazione di una disciplina sui “servizi globali”.

Il comma 6 conferma la disposizione, attualmente contenuta nell’art. 185, comma 4, che estende la possibilità di emettere obbligazioni alle società affidatarie di servizi pubblici locali ovvero titolari di autorizzazioni relative alla realizzazione di infrastrutture nei settori del trasporto di gas, energia elettrica, reti di comunicazione elettronica e di telecomunicazioni pubbliche etc.

Il comma 7 specifica le modalità di prestazione delle garanzie.

In particolare poi, all’art. 195, nella individuazione degli investitori “qualificati” cui è riservata la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito emessi dalla società di scopo:

- si modifica il richiamo all’art. 100 TUF; norma che, a sua volta, per il tramite del regolamento attuativo, nel delineare la categoria degli investitori qualificati cui non si applicano le disposizioni in tema di prospetto informativo, rinvia alla nozione di “cliente professionale”, privato e pubblico, tratteggiato dal regolamento intermediari siccome individuati dalla Consob con regolamento (l’art. 34-ter, comma 04, lett. b), regolamento emittenti, escludendo la disciplina sul prospetto alle offerte “rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all’articolo 35, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati”);

- si rinvia, quindi, direttamente alla nozione di investitori istituzionali (legittimati a presentare i progetti ex art. 193, comma 1, e definiti nell’apposito allegato al codice) nonché a quella di clienti professionali, privati e pubblici, di diritto o a richiesta, contemplata all’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies ovvero delle imprese controllanti o controllate ai sensi del medesimo TUF.

In tal modo la categoria degli investitori cd. “finanziatori” –chiamati, cioè, a contribuire al progetto attraverso la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito- rimane più ampia di quella dei ccdd. “investitori promotori” (ovvero “investitori istituzionali”), ricomprendendo non soltanto gli investitori istituzionali (come definiti nell’apposito allegato al codice) ma tutti i clienti professionali, di diritto o a richiesta, previsti dagli artt. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF e dai regolamenti attuativi della Consob (l’intero allegato III, parti I e II) e del MEF (DM n. 236 dell’11 novembre 2011). Trattasi, in particolare, delle “imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: 20 000 000 EUR; - fatturato netto: 40 000 000 EUR; - fondi propri: 2 000 000 EUR”, degli “investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie” (punto (3), parte I, allegato 3 Regolamento Intermediari), e dei “clienti professionali su richiesta” (parte II, allegato 3, Regolamento intermediari), id est di quegli investitori che possono acquisire la “qualitas professionale” (rinunziando, cioè, alle guarentigie informative che spettano ai “clienti retail”) dietro loro espressa richiesta e sempre che sussistano “almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima” (parte II.1., allegato 3, Regolamento intermediari).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!