La cliente è quindi tornata al supermercato per risolvere il disguido e ottenere la restituzione del denaro erroneamente trattenuto (circa 30 euro), ma ciò non è stato affatto semplice.
Tornata al supermercato, difatti, la donna si è dovuta scontrare con la scarsa disponibilità della cassiera e del resto del personale, che ignorava le sue rimostranze.
La cliente non riusciva a parlare con il responsabile del punto vendita, e veniva invitata a contattare il numero verde, che però non le forniva nessun aiuto concreto.
Come ha potuto constatare anche l'Adoc, l'associazione a difesa dei consumatori a cui la donna si è rivolta, al numero verde non forniscono alcuna indicazione relativa al personale e al gestore del supermercato.
Anche il reclamo presentato dalla signora per iscritto non ha sortito gli effetti sperati. Infatti, il discount non ha riconosciuto gli addebiti contestatigli, e la risposta da parte dei vertici è stata in difesa della professionalità del personale.
In sostanza, il supermercato non ha riconosciuto di aver causato la problematica, e ciò nonostante dal conto corrente della donna si evincesse l'addebito al supermercato avvenuto alla data ed ora in cui lo scontrino era stato emesso.
Finalmente, dopo 40 giorni, la cliente ha ottenuto la restituzione dei 30 euro non dovuti al supermercato. Non è stato necessario intraprendere azioni legali, e la donna non ha richiesto un risarcimento, trattandosi anche di un importo basso.
Ma, nel caso la vicenda non si fosse risolta, cosa avrebbe potuto fare la donna? Scopriamolo insieme.
La questione in esame rientra sicuramente nell'ambito della restituzione dell'indebito, in particolare dell'indebito oggettivo.
La norma che disciplina tale istituto giuridico è l'art. 2033 del Codice Civile, che prevede il diritto, per chi ha effettuato un pagamento non dovuto, di ripetere quanto ha pagato, ossia di ottenerne la restituzione.
Inoltre, si ha altresì il diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento o dal giorno della domanda, a seconda della malafede o buona fede di chi ha ricevuto il pagamento.
L'indebito oggettivo si distingue da quello soggettivo poiché, in quest'ultimo caso, disciplinato dall'art. 2036 del Codice Civile, il pagamento è dovuto, ma il soggetto che lo effettua non è il debitore, credendosi tale per un errore scusabile.
Se la vicenda non si fosse risolta, la cliente avrebbe quindi potuto agire ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, nel termine di prescrizione di dieci anni, oltre a poter chiedere il risarcimento dei danni.
Fortunatamente non è stato necessario, essendole stato restituito l'importo non dovuto, seppur non nell'immediato.
Come sottolineato anche dall'Adoc, questa vicenda ci ricorda l'importanza, quando acquistiamo con carta, di verificare che l'importo addebitato e quello riportato sullo scontrino corrispondano.