I legali della signora hanno evidenziato come, in capo all’albergatore, gravassero i cc.dd. obblighi di protezione a seguito della stipula del contratto di albergo. Per cui, la struttura alberghiera doveva farsi garante della sicurezza, dell’integrità fisica degli ospiti nonché dell’igiene dei luoghi posti all’interno della struttura.
Solo qualche giorno fa il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 190 del 2023, ha dato ragione alla sventurata turista. Più precisamente, i Giudici calabri con la recente pronuncia hanno sostenuto che l’obbligo di predisporre ogni cautela per assicurare l’integrità e la salute degli ospiti grava unicamente sulla struttura alberghiera. Concretamente, la struttura è stata ritenuta responsabile per la caduta della signora, causata da un gradino poco visibile e non segnalato all’interno della struttura. L’albergo, quindi, è stato condannato dal Tribunale a risarcire un danno di circa 8.500 euro più le spese legali.
In cosa consiste il contratto d’albergo?
Si tratta di un contratto formalmente atipico (cioè non tipizzato dalla legge) e definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali quali: lavanderia, riassetto della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, ecc, al fine di consentire un soggiorno all'interno della struttura.
Cosa si intende per obblighi di protezione?
A seguito del contratto d’albergo, la struttura alberghiera si fa garante di un comportamento esercitato secondo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Pertanto, con l’espressione obblighi di protezione si indica l’obbligo, per l’albergatore, di garantire la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio alberghiero, nel rispetto delle normative vigenti. Scatta, di conseguenza, l’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità fisica del cliente, predisponendo tutti i dispositivi atti a garantire tali tutele.
Per fare un esempio, si ritiene responsabile l’albergatore per i danni subiti dal cliente a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico o della mancanza di illuminazione lungo le scale o nei corridoi; per i danni subiti a seguito di una caduta all’interno della vasca da bagno in assenza di maniglie o tappetoni antiscivolo; o ancora per i danni causati da un pavimento sconnesso. L’albergatore viene esonerato, totalmente o parzialmente, da tale responsabilità solo se l’evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se lo stesso ha contribuito a tale comportamento negligente.
La responsabilità dell'albergatore risiede nel fatto che i clienti che entrano nella struttura alberghiera non possono esercitare alcuna forma di controllo su quei luoghi né apportare modifiche per assicurarsi protezione e sicurezza: quello è compito dell'albergatore.
Difatti, la più recente giurisprudenza, non ultimo il Tribunale di Catanzaro, ha ribadito che compito dell’albergatore è proprio quello di garantire ai propri ospiti un soggiorno sicuro e privo di rischi; in caso contrario sarà costretto a risarcirne i danni.