La quaestio ha origine dal ricorso al giudice di Pace di Matera con cui un automobilista proponeva opposizione contro la sanzione amministrativa che gli era stata inflitta per eccesso di velocità, assieme a quella accessoria relativa alla sospensione della patente di guida.
Il ricorrente giustificava l’eccesso di velocità, sostenendo che stava raggiungendo urgentemente il proprio medico curante per sopravvenuti problemi di salute e che, dunque, si era venuto a trovare in stato di necessità. Mentre la sanzione veniva annullata dal giudice di pace, riconoscendo quest’ultimo la sussistenza dello stato di necessità, il tribunale di Matera, rigettando l'opposizione e condannando l'appellato alle spese del giudizio, riformava la decisione di primo grado.
La vicenda approdava in Corte di Cassazione davanti alla quale, tra i vari motivi, il ricorrente eccepiva la violazione ed anche la falsa applicazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2002, n. 168, poiché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che dal verbale impugnato non emergeva alcuna indicazione sull'installazione della segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli. Il Tribunale Supremo dichiarava il ricorso inammissibile sulla base di diverse motivazioni.
Innanzitutto, nel verbale di contravvenzione risultava la presenza di "... cartello di preavviso posizionato a mt. 800". Ne deriva il rispetto della norma di cui al Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4. L'art. 4, comma 1, infatti, richiede solamente che gli automobilisti vengano adeguatamente avvisati della presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza fornire indicazioni rispetto ad uno spazio minimo che debba esservi fra lo strumento di avviso e la postazione stessa. In altre parole, ai fini del rispetto della normativa, è sufficiente che l'autovelox venga installato con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità. D’altra parte, qualora dal verbale di costatazione risulti l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la relativa attestazione si riferisce ad un dato di fatto obiettivo, che può essere contestato soltanto attraverso querela di falso.
Un ulteriore motivo, infine, per cui i giudici di legittimità dichiaravano la censura inammissibile sta nel fatto che emergeva dal verbale di contravvenzione, e veniva in ogni caso confermata dal ricorrente stesso, la presenza del cartello indicante la presenza di un autovelox ed il suo posizionamento ad una giusta distanza dalla postazione, sufficiente a consentire all'automobilista di ridurre la velocità al fine di scongiurare un pericolo per se stesso e per gli altri utenti della strada.