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Multe "prestampate" con stampantina portatile e senza firma autografa

Multe "prestampate" con stampantina portatile e senza firma autografa
Sono valide ed efficaci le “multe prestampate”, anche se non contengono la firma autografa dell’agente accertatore
E’ del 14 giugno 2016, una pronuncia della Corte di Cassazione che potrà essere di interesse per gli automobilisti.

La Cassazione, in particolare, affronta il tema relativo alla validità delle multe “prestampate”, le quali, alla stregua dei principi che si andranno ad esporre, devono ritenersi perfettamente valide ed efficaci.

Nel caso esaminato dalla Corte, un automobilista aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Torino, la quale aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, aveva respinto la sua opposizione al rigetto del ricorso avverso una sanzione amministrativa comminata per violazione del limite di velocità, previsto dall’art. 102 Codice della Strada.

Secondo il ricorrente, infatti, l’atto sanzionatorio doveva ritenersi radicalmente nullo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto legislativo n. 39 del 1993, in quanto non riportava la “sottoscrizione autografa” dell’agente accertatore. Inoltre, nel verbale medesimo, l’intestazione dell’ufficio o comando non risultava prestampata ma direttamente prodotta, confezionata e spedita da alcune ditte private che, evidentemente, collaboravano con l’Amministrazione locale.

Non solo: il ricorrente lamentava anche il fatto che, al pari del verbale sanzionatorio, anche l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto, era priva di sottoscrizione, “in quanto asseritamente provvedimento redatto con sistema meccanizzato”.

Il Giudice di Pace, tuttavia, rigettava il ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione , emettendo un’ordinanza-ingiunzione nei confronti del ricorrente con sentenza che veniva confermata dal Tribunale, in grado d’appello, che non accoglieva l’impugnazione proposta.

L’automobilista multato, quindi, decideva di ricorrere dinanzi la Corte di Cassazione, osservando come il giudice d’appello avesse errato nel ritenere legittimo il verbale “notificato nella forma meccanizzata”.

La Cassazione, tuttavia, riteneva di dover confermare le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio.

Secondo la Corte, infatti, la multa può anche essere priva di sottoscrizione autografa, “quando sia prodotta con sistemi meccanizzati”, a condizione che “ne sia individuabile l’autore”.

La Cassazione, quindi, ritiene di dover aderire a quanto osservato, sul punto dal Giudice di Pace e dal Tribunale, in sede di primo e secondo grado di giudizio, i quali avevano rilevato come fosse infondatala censura di nullità del verbale meccanizzato per assenza di firma.
Ciò, in particolare, “sia perché l’art. 3 del D. L.vo 39/93 prevede che la sottoscrizione autografa dell’atto possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della sua formazione”, sia perchè, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1752 del 2006, “aveva chiarito che per i verbali in questione la sottoscrizione autografa dell’agente non è condizione essenziale di validità giuridica, essendo desumibile dai dati in esso esposti l’attribuibilità dell’atto a chi ha il potere ex lege di redigerlo”.

Per le stesse ragioni, dunque, risultava infondata anche “la censura della nullità, e quindi della omessa motivazione al riguardo, dell’ordinanza ingiunzione opposta perché priva di sottoscrizione autografa o digitale o elettronica qualificata”.

Secondo la Cassazione, infatti, deve essere ribadito “anche per l’ordinanza prefettizia opposta che l’assenza di firma autografa è priva di rilievo, per le ragioni già esposte a proposito dell’identica censura mossa al verbale che la presuppone”.
In altre parole, secondo la Cassazione, così come il verbale non richiede necessariamente che rechi la firma autografa dell’agente accertatore, allo stesso modo, nemmeno l’ordinanza ingiunzione prefettizia deve necessariamente recare la firma autografa stessa.

Del tutto correttamente, pertanto la Corte d’Appello aveva rilevato che “il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica, non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio”.

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal ricorrente e conferma le decisioni rese nei precedenti gradi di giudizio.


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