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Illegittima la multa se non è visibile e prevedibile l'imminente intersezione

Illegittima la multa se non è visibile e prevedibile l'imminente intersezione
Il Tribunale di Siena ha precisato che in caso di violazioni commesse per errore sul fatto , l'agente non è responsabile in caso di errore incolpevole.
Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 90 del 24 gennaio 2017, si è occupato di un interessante caso in materia di circolazione stradale.

Nel caso esaminato dal Tribunale, due soggetti avevano proposto appello avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Siena aveva rigettato il ricorso proposto contro una sanzione amministrativa, che era stata comminata ai ricorrenti ai sensi dell’art. art. 148 del Codice della strada, commi 12 e 16 Codice della Strada, per aver sorpassato con il loro motoveicolo un’autovettura mentre questa stava effettuando una manovra di svolta, entrando in collisione con la stessa.

Secondo gli appellanti, in particolare, “il luogo del sinistro non avrebbe dovuto essere qualificato come intersezione stradale, bensì come accesso” e la via in questione avrebbe dovuto considerarsi quale “strada privata”.

In ogni caso, secondo gli appellanti, anche se il luogo del sinistro fosse qualificabile come intersezione, la stessa “non sarebbe stata segnalata e comunque non sarebbe stata visibile a causa della presenza di stalli di sosta, di un albero e dell’uscita di un distributore di carburante”, con la conseguenza che non avrebbe potuto considerarsi sussistente l’elemento soggettivo della colpa, nella condotta tenuta dal conducente al momento del sinistro.

Il Tribunale di Siena riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dagli appellanti, accogliendo il relativo ricorso.

Secondo il Tribunale, il luogo del sinistro e della contestata infrazione doveva essere qualificato quale “intersezione”, in quanto “viale X è una strada comunale mentre via Y è una strada privata ad uso pubblico e a sfondo chiuso” e, “secondo la definizione di legge (art. 3, comma 1, n. 1), CdS), costituisce ‘intersezione a raso’ ‘l’area comune a più strade’, intendendosi per ‘strada’ l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

L’area in questione non poteva essere definita quale “accesso”, dal momento che con tale termine si intende, “alla luce della nozione di cui all’art. 44 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, ‘a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico’, e non anche le immissioni di una strada ad uso pubblico su una strada comunale”.

Il Tribunale evidenziava, poi, che non sussiste alcun obbligo per il Comune proprietario della strada di segnalare le intersezioni, non essendo tale obbligo previsto né dagli artt. 39 e 40 CdS, né dall’art. 112 Regolamento esecuzione che, “con riferimento alle strade urbane quale quella in esame, riserva all’autorità la valutazione discrezionale in ordine alla necessità o meno della relativa installazione”.

Tuttavia, secondo il Tribunale, il Giudice di primo grado non aveva adeguatamente considerato che “il fatto della non rimproverabilità a carico del Comune dell’assenza (…) di alcuna segnalazione atta a preavvertire l’utente della presenza imminente dell’intersezione”, non vale, di per sé, a fondare automaticamente la sanzionabilità del conducente.

Infatti, ai sensi dell’art. 194 CdS, nei casi in cui il Codice della Strada prevede “che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica il principio generale di cui all’art. 3 della legge n. 689 del 1981, in base al quale ‘nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa’”.

Nel caso in esame, dunque, secondo il Tribunale non pareva “in effetti, ricorrere in concreto l’elemento soggettivo della colpa a carico del conducente del motoveicolo al momento dell’effettuazione del sorpasso in prossimità del luogo del sinistro, non risultando oggettivamente visibile e prevedibile la presenza dell’imminente intersezione”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, la sanzione irrogata al conducente doveva considerarsi illegittima, non emergendo dagli atti di causa “una conoscenza particolare da parte dello stesso dello stato dei luoghi”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Siena, in totale riforma della sentenza di primo grado, accertava l’illegittimità della sanzione amministrativa comminata agli appellanti, compensando tra le parti le spese di lite.


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