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Se la vettura va addosso ad un rimorchio che si stacca improvvisamente dalla motrice, non si può parlare di "tamponamento"

Se la vettura va addosso ad un rimorchio che si stacca improvvisamente dalla motrice, non si può parlare di "tamponamento"
Quasi tutti pensano che nel momento in cui tamponiamo un’auto, il torto è sempre dalla parte nostra.
Infatti, l’art. 149 codice della strada, prevede una sorta di “presunzione di colpa” a carico del soggetto che tampona, in quanto si presume che egli avrebbe potuto evitare l’impatto, mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.

Va, tuttavia, osservato, che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17206 del 2015, tale disposizione non si applica a tutti i casi di tamponamento, dovendosi fare alcune distinzioni.

Nel caso esaminato dalla Corte, il conducente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale, causato da un rimorchio che si era improvvisamente staccato dall’autocarro, rimanendo al centro della carreggiata, e al quale il danneggiato era andato a impattare.

La domanda veniva, tuttavia, respinta in primo grado, mentre veniva accolta in grado d’appello, dal momento che la Corte, in riforma della sentenza emanata dal Tribunale, condannava il responsabile del sinistro e la relativa compagnia assicuratrice, al risarcimento del danno subito dall’altro conducente.

I condannati, quindi, decidevano di proporre ricorso per Cassazione, affermando che il sinistro in questione doveva essere qualificato come un tamponamento, con la conseguenza che troverebbe applicazione la norma del codice della strada che impone di mantenere la distanza di sicurezza (art. 149 codice della strada), in quanto “anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione ed a tale ipotesi si dovrebbe ricondurre anche quella di un rimorchio che, staccatosi dalla motrice, si arresti sulla carreggiata”.

In particolare, osserva il ricorrente che “il conducente del veicolo sopraggiungente avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo, mantenendo la distanza di sicurezza, sicchè l’avvenuta collisione porrebbe a suo carico la presunzione della relativa inosservanza”.

In altri termini, nella prospettazione dei ricorrenti, la colpa del sinistro era del danneggiato che aveva agito in giudizio, in quanto egli avrebbe potuto evitare lo scontro, mantenendo la distanza di sicurezza e riuscendo, così, ad arrestare per tempo il proprio mezzo.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene tale argomentazione convincente, osservando come l’art. 149 codice della strada non si applichi nelle ipotesi in cui un veicolo sia “fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione”. Infatti, tale norma fa espresso riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli, “imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza, rispetto al veicolo che precede, vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l’arresto tempestivo onde evitare collisioni”.

Ciò significa che la norma relativa al tamponamento e all’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, si applica sono quando i veicoli sono in marcia, non quando un veicolo si trovi in mezzo alla strada per ragioni estranee alla normale circolazione: di conseguenza, nel caso di specie, l’art. 149 sopra citato, non poteva trovare applicazione.

Osserva la Corte, infatti, come anche con una sentenza del 2006 (la numero 27134), la Cassazione stessa abbia precisato che la presunzione relativa al mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 codice della strada, “non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

Nel caso di specie, infatti, il rimorchio si trovava in mezzo alla carreggiata, non certo per esigenze legate alla circolazione, ma, appunto, per un “evento imprevedibile”, che esclude, dunque, l’applicazione dell’art. 149 codice della strada.


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