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Corteggiatore troppo insistente? Reato di stalking

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Corteggiatore troppo insistente? Reato di stalking
Attenzione a inviare troppi fiori a casa della propria amata perché potreste essere condannati per il reato di “atti persecutori” o “stalking”.

Se, infatti, può far piacere a tutte le donne ricevere un mazzo di fiori dal proprio corteggiatore, le cose cambiano quando questi diventi eccessivamente ossessivo o, addirittura, persecutorio.

Può accadere, infatti, che le continue attenzioni di un uomo, possano arrivare ad un punto tale da farci temere per la nostra incolumità, con conseguenti ansie e paure che ne possono derivare.

In questi casi limite, occorre chiedersi se il nostro ordinamento preveda qualche possibilità di tutela. La risposta è positiva.

E’ opportuno ricordare, infatti, come il recente D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 Aprile 2009 n. 38 abbia introdotto nel nostro ordinamento l’art. 612 bis del codice penale, il quale disciplina il reato di “atti persecutori” o “stalking”.

In base a tale disposizione “è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La norma, inoltre, prevede anche un aumento di pena nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”, nonché nel caso in cui lo stesso sia commesso “a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.

Ai fini della condanna, quindi, è necessario che un soggetto ponga in essere delle condotte “reiterate” (vale a dire, ripetute nel tempo), che abbiano il carattere della “minaccia” o della “molestia” e, pertanto, siano tali da causare nella vittima un costante stato di ansia e di paura per l’incolumità propria o dei propri cari o da costringere la vittima stessa a modificare le proprie abitudini di vita per evitare di incorrere nel soggetto in questione.

Ebbene, in merito alla configurabilità del reato di stalking, nell’ipotesi in un cui un soggetto, nel corteggiare una donna, si riveli ossessivo a dismisura, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, che con due sentenze ha fornito delle interessanti precisazioni (Cass. sent. n. 18556/16 del 4.05.2016 e Cass. sent. n. 18559/16 del 4.05.2016).

Nel primo caso esaminato dalla Corte, la donna, esasperata dall’insistenza del corteggiatore in questione, era stata addirittura costretta a lasciare la propria abitazione e a trasferirsi presso la madre.
Sulla base di questa considerazione, quindi, la Corte di Cassazione riteneva palesemente integrato di reato di “atti persecutori” o “stalking”, di cui all’art. 612 bis dal momento che la donna, a seguito delle condotte moleste e ripetute nel tempo dall’uomo, era stata costretta, appunto, ad “alterare le proprie abitudini di vita”, lasciando la propria casa di abitazione e trasferendosi altrove, proprio in quanto tali comportamenti avevano cagionato in lei un notevole stato d’ansia e di paura per la incolumità propria e dei propri congiunti.

Anche nella seconda sentenza citata, la Corte di Cassazione giunge alla medesima conclusione, ribadendo come il corteggiamento troppo insistente possa configurare il reato di stalking, a condizione, comunque, che la donna abbia chiaramente espresso al proprio corteggiatore di non essere interessata.
Ciò non significa che la stessa non possa accettare i fiori o i regali che le vengano offerti: se la medesima, infatti, li accetta ma ribadisce all’uomo il proprio disinteresse nei suoi confronti, il reato può dirsi in ogni caso integrato.


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