Si è ritenuto opportuno collocare la relativa previsione nell’ambito di un’apposita disposizione di nuovo conio (art. 407
bis) che, oltre a riprodurre testualmente la rubrica dell’originario articolo
405 (“
Inizio dell’azione penale. Forme e termini”) e il suo comma 1 (aggiornandolo nel solo richiamo anche al Titolo V-
bis del Libro VI, in tema di messa alla prova), prevede al comma 2 che «
[...] il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2 o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415 bis, comma 3 e 4».
Il secondo periodo della disposizione novellata, conformemente alla necessità di modulare la durata del termine «
in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari» (come richiesto dal criterio di delega), la prolunga a nove mesi quando ricorra taluno dei casi di cui all’art.
407, co. 2. Fermo quanto di seguito sarà rilevato in merito alle possibilità di differire la
discovery, l’intervento apporta una significativa modifica a quanto attualmente previsto dal comma 3
bis dell’art. 407, che - seppur solo per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) - prevede un termine pari a 15 mesi.