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Articolo 407 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Inizio dell'azione penale. Forme e termini

Dispositivo dell'art. 407 bis Codice di procedura penale

1. (1)Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2(2).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 22, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice".

Ratio Legis

La volontà del legislatore è quella di assicurare l’obbligatorietà dell’azione penale in concreto, riducendo i tempi del procedimento penale.

Spiegazione dell'art. 407 bis Codice di procedura penale

L’art. 407-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina l’inizio dell’azione penale, precisandone forme e termini.

Il comma 1 stabilisce che, il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione (ossia, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione delle norme incriminatrici violate).

In particolare, costituiscono esercizio dell’azione penale sia la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 del c.p.p., sia l’attivazione dei procedimenti speciali disciplinati dai Titoli II, III, IV, V, VI e VI-bis del Libro VI del codice di rito (patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto, sospensione del procedimento con messa alla prova).

Il comma 2 precisa il termine entro cui il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale:
  • o entro tre mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari di cui al comma 2 dell’art. 405 del c.p.p.;
  • o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 415 bis del c.p.p. (rispettivamente, il termine per l’indagato di presentare ulteriore documentazione e il termine per il pubblico ministero di compiere nuove indagini).

Il termine è di nove mesi nei casi di cui al comma 2 dell’art. 407 del c.p.p. (ossia, quando il termine massimo per le indagini è di due anni).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Si è ritenuto opportuno collocare la relativa previsione nell’ambito di un’apposita disposizione di nuovo conio (art. 407 bis) che, oltre a riprodurre testualmente la rubrica dell’originario articolo 405 (“Inizio dell’azione penale. Forme e termini”) e il suo comma 1 (aggiornandolo nel solo richiamo anche al Titolo V-bis del Libro VI, in tema di messa alla prova), prevede al comma 2 che «[...] il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2 o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415 bis, comma 3 e 4».


Il secondo periodo della disposizione novellata, conformemente alla necessità di modulare la durata del termine «in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari» (come richiesto dal criterio di delega), la prolunga a nove mesi quando ricorra taluno dei casi di cui all’art. 407, co. 2. Fermo quanto di seguito sarà rilevato in merito alle possibilità di differire la discovery, l’intervento apporta una significativa modifica a quanto attualmente previsto dal comma 3 bis dell’art. 407, che - seppur solo per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) - prevede un termine pari a 15 mesi.

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