Le aree di sosta, difatti, sono quasi sempre delimitate da strisce blu, per cui è necessario pagare un ticket orario.
Può capitare però di tornare alla propria auto in ritardo, sforando il minutaggio per cui è stata corrisposta la tariffa, e di trovare sul veicolo una multa.
A questo punto, c'è da chiedersi se sia o meno legittima la sanzione amministrativa comminata. La Corte di Cassazione si è occupata della questione, da ultimo con l'ordinanza n. 7839/2022.
Nel caso posto all'attenzione dei giudici di legittimità, in particolare, ad una donna che aveva sostato con la propria autovettura oltre l'orario riportato nel ticket, era stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 15 del Codice della Strada.
Tale norma prevede che "Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 26 a €102 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione"
Nella vicenda in esame, la donna aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che, in riforma del provvedimento del Giudice di Pace, aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale della contestazione.
Nel proprio ricorso, in particolare, la donna sosteneva che la sosta prolungata oltre l'orario per cui era stato pagato il ticket non costituisse una violazione del Codice della Strada, ma una semplice violazione contrattuale. In particolare, si tratterebbe di un inadempimento dell'obbligazione sorta con l'acquisto del ticket, non sussistendo quindi i presupposti per la multa.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando in particolare che il Tribunale di Pordenone si era conformato al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 7, comma 15 del Codice della Strada, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”.
Come evidenziato anche dai giudici di legittimità, l'art. 157, comma 6 del Codice della Strada prevede che, nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, i conducenti hanno l'obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta, è fatto invece obbligo di porlo in funzione.
Al riguardo, la Cassazione specifica che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, l'art. 157, comma 8 del Codice della Strada sanziona nel medesimo modo la violazione di tali condotte.
Come specificato dalla Corte, inoltre, tra i dispositivi di controllo di durata della sosta, menzionati dall’art.157 comma 6 del Codice della Strada, rientrano i c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda.
E ancora, con sentenza n. 30/2012, i giudici di legittimità si erano discostati dalla decisione di un giudice di merito che aveva affermato che, nell'ipotesi di cui all'art. 7 del Codice della Strada, al superamento dell'orario, non scattasse la medesima violazione prevista per la sosta limitata di cui all'art. 157 del Codice della Strada, ma solo il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l'utilizzo del parcheggio per il tempo restante.
La Corte di Cassazione, quindi, nella vicenda in esame, ha confermato la decisione del giudice di merito e ha respinto il ricorso della donna, sostenendo che la sosta protrattasi oltre il tempo per cui è stata pagata la tariffa viola le prescrizioni sulla sosta regolamentata e ha natura di illecito amministrativo.
Tuttavia, è opportuno segnalare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è di opposto avviso.
Sulla base della circolare n. 53284/2015 del Ministero, difatti, la tesi della ricorrente sarebbe corretta. Il MIT, infatti, ritiene che il ticket scaduto non rappresenti una violazione del Codice della Strada, bensì un inadempimento contrattuale nei confronti del Comune o della società che ha in carico la gestione dei parcheggi a pagamento.
Come precisato dal Ministero, per "sosta limitata" si intende quella consentita per un tempo limitato, come, ad esempio, quella consentita fino a 30 minuti per le auto, mentre per "sosta regolamentata" si intende quella oggetto di specifica disciplina del Comune, per esigenze di regolamentazione della circolazione.
Nel caso, quindi, sia stata prevista con ordinanza un'apposita disciplina, resa nota con segnaletica, si potrà incorrere in una multa nel caso di sosta protrattasi oltre il limite stabilito o nel caso di violazione della disciplina di regolamentazione.
Invece, secondo il Ministero, nel caso di parcheggi a pagamento in cui la sosta è permessa a tempo indeterminato, previo pagamento di un ticket, il protrarsi della sosta oltre il termine non si sostanzia in una violazione degli obblighi previsti dal Codice della Strada, ma si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l’Amministrazione creditrice il recupero delle tariffe non riscosse, più un’eventuale penale, secondo quanto previsto dalla regolamentazione ex art. 7, comma 1 lett. f) del Codice della Strada.
Molti giudici di pace seguono le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e annullano le multe comminate. Tuttavia, vi invitiamo a fare attenzione e a non lasciar scadere il ticket del parcheggio perché, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, potrete incorrere in una multa.