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Il semaforo della nostra corsia è rosso e quello della corsia a fianco è verde? Non è possibile cambiare corsia mentre si è incolonnati

Il semaforo della nostra corsia è rosso e quello della corsia a fianco è verde? Non è possibile cambiare corsia mentre si è incolonnati
In molte strade delle nostre città vi sono degli incroci con un doppio semaforo, con la conseguenza che se si deve andare dritti, si deve stare su una determinata corsia, regolata da un semaforo, mentre se si vuole girare a destra o a sinistra, occorrerà posizionarsi su un’altra corsia, regolata da un altro semaforo.

Ebbene, se siamo fermi al semaforo della corsia destinata al proseguimento dritto, possiamo improvvisamente cambiare corsia, in quanto in un’altra il semaforo è già diventato verde?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8412 del 2016 ha analizzato proprio questa fattispecie, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso di specie, il conducente che aveva tenuto tale condotta, era stato multato e aveva proposto impugnazione al Giudice di Pace, la quale, tuttavia veniva rigettata. Allo stesso modo, anche la Corte d’Appello rigettava l’appello proposto, confermando la sentenza del giudice di primo grado.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, doveva darsi rilievo al fatto che il conducente aveva “eseguito la manovra oltrepassando la linea di arresto della corsia di marcia regolare (diversa cioè da quella riservata ai veicoli che dovevano svoltare a sinistra) quando il semaforo proiettava luce rossa per i veicoli che occupavano la sua corsia”.

Il conducente multato proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, che, tuttavia, non aveva esito positivo.

In particolare, secondo il ricorrente, la decisione dei precedenti giudici era ingiusta, in quanto, la Corte d’Appello “avrebbe dovuto ritenere che all’automobilista che percorreva la corsia di destra era consentito di proseguire la marcia se intendeva svoltare a sinistra: infatti l’art. 41 cod. strada chiarisce come le lanterne semaforiche di corsia si riferiscano esclusivamente ai veicoli che debbano (o non debbano) proseguire la marcia nella direzione indicata dalla freccia”.

Tale considerazione, tuttavia, secondo la Cassazione, non è corretta, in quanto “le lanterne semaforiche sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l’attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito “di corsia”) non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell’intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un’altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso”.
Di conseguenza, se esiste una corsia “destinata la traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione”, mentre “le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Corte, la freccia direzionale del semaforo “non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere dritto”.

Infatti, osserva la Cassazione come “una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand’anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l’ordinato flusso veicolare nell’area dell’incrocio”.
Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal conducente, già condannato in primo e in secondo grado, confermando la sentenza della Corte d’Appello.


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