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L'automobilista può essere sanzionato solo per i divieti di cui alla segnaletica stradale

L'automobilista può essere sanzionato solo per i divieti di cui alla segnaletica stradale
La Corte di Cassazione si è recentemente trovata a pronunciarsi sull’argomento delle multe agli automobilisti in mancanza del cartello che segnali uno specifico divieto.

In particolare, cosa possiamo fare se ci viene notificata una multa anche se sulla strada non era apposto uno specifico cartello che vietava il comportamento che abbiamo tenuto?

Per fare un esempio, è legittima una multa per eccesso di velocità se eravamo in una strada urbana dove c’era il limite dei 30 km/h anzichè quello ordinario dei 50 km/h?
In questo caso occorre chiaramente verificare se il limite era stato adeguatamente segnalato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3939 del 26 febbraio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

In particolare, secondo la Corte deve applicarsi il “principio di tipicità”, con la conseguenza che possono considerarsi vietate, e quindi sanzionabili, solo le condotte che si pongano in violazione di uno specifico divieto che risulti dai relativi cartelli stradali.
Se il cartello stradale non c’è, nemmeno il relativo divieto o obbligo deve ritenersi esistente.

Va precisato che tale considerazione non ci giustifica nell’ipotesi in cui in un tratto di strada urbana, in cui, come noto, c’è il limite del 50 km/h noi avanziamo agli 80 km/h, dal momento che i limiti di velocità sono espressamente previsti dal codice della strada che ogni automobilista è tenuto a conoscere. Con la conseguenza che non può addurre, a giustificazione dell’eccesso di velocità, il fatto che non vi fosse il cartello che imponeva quel determinato limite. Ogni automobilista è tenuto a sapere che nelle strade urbane il limite di velocità è dei 50 km/h (così come ogni automobilista sa e deve sapere, in quanto previsto da una norma del codice della strada, che ci si deve fermare quando il semaforo è rosso o che in autostrada il limite di velocità è di 130 km/h o, ancora, che vige il divieto di sorpasso in presenza di linea continua o doppia linea continua).

Tuttavia, se in determinati tratti di strada vi sono dei divieti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice della Strada, gli stessi devono essere adeguatamente segnalati, altrimenti la relativa multa andrebbe annullata.

Infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, ha precisato come, per derogare ai limiti imposti dal Codice della Strada, è necessario che vi sia un Provvedimento impositivo dell’Autorità competente, nonché la pubblicazione del divieto stesso nell’apposita segnaletica stradale.

Infatti, la pubblicazione del divieto non svolge la funzione di mera “pubblicità – notizia”, ma è un elemento costitutivo del divieto stesso, con la conseguenza che è proprio il cartello a far sorgere l’obbligo e solo se sussiste il cartello, quindi, deve ritenersi che l’automobilista abbia avuto conoscenza del divieto e, quindi, non potrà giustificarsi in alcun modo in caso di violazione.

Di conseguenza, se il cartello non c’è, non è possibile affermare che l’automobilista ha avuto conoscenza, in altri modi, del provvedimento impositivo e la multa va quindi annullata in ogni caso, come affermato dal costante orientamento della Corte di Cassazione sul punto (Cass. sent. n. 4058/2009, n. 3660/2009, n. 7543/2002).


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