Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Sconto di pena per l’imprenditore che non paga le tasse per salvare i dipendenti

Sconto di pena per l’imprenditore che non paga le tasse per salvare i dipendenti
Agisce per motivi di particolare valore morale o sociale l’imprenditore che non versa le ritenute per salvare i posti di lavoro.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10084/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di riconoscere la circostanza attenuante comune dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, di cui al n. 1 dell’art. 62 del c.p., all’imprenditore che non abbia versato le ritenute per salvare il posto di lavoro dei propri dipendenti.

La vicenda giudiziaria, sottoposta al vaglio della Suprema Corte, vedeva come protagonista un imprenditore che, in seguito alla crisi della propria impresa, dovuta al fatto che una società esterna, dopo essersi offerta di effettuare un importante apporto di capitale, era inspiegabilmente scomparsa, non aveva versato le ritenute per due annualità per riuscire a salvare il posto di lavoro ai propri cinquantacinque dipendenti.

In seguito all’accaduto, sia il Tribunale che la Corte d’Appello condannavano l’imprenditore, in qualità di rappresentante della società, per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10 bis della legge reati tributari, riconoscendogli le attenuanti generiche ma non, anche, la circostanza attenuante comune dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

L’uomo, rimasto soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando, innanzitutto, la propria assenza di dolo, dovuta al fatto che la crisi economica della propria azienda non era dipesa dalla sua condotta, bensì da una congiuntura economica avversa. La sentenza impugnata, infatti, secondo il ricorrente, presentava un vizio di motivazione nel punto in cui affermava che non si potesse escludere il dolo perché l'imputato aveva comunque la possibilità di scegliere altri modi per gestire la crisi di liquidità dell'azienda, senza, però, precisare quali fossero questi altri modi.
Si lamentava inoltre l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, nonché, infine, l’erronea applicazione degli articoli 62 e 133 c.p. da parte del giudice di secondo grado, il quale non aveva ritenuto integrata l’attenuante comune dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, nonostante l’imputato avesse agito soltanto per conservare il posto di lavoro dei propri dipendenti.

La Suprema Corte, pur rigettando i primi due motivi di ricorso, ha accolto l’ultimo, annullando, così, con rinvio la sentenza impugnata, soltanto in merito al punto relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante comune di cui al n. 1 dell’art. 62 c.p.

Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte d’Appello ha errato nel limitarsi a sostenere la congruità del trattamento sanzionatorio disposto dal Tribunale, il quale aveva concesso la attenuanti generiche senza, però, analizzare le allegazioni prodotte dall’imputato al fine di stabilire se fosse o meno possibile applicare l’attenuante comune dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
I giudici di legittimità hanno, sul punto, evidenziato che l’art. 62 bis del c.p., nel disciplinare le circostanze attenuanti generiche, dispone che "Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62 c.p., può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 c.c.". Da ciò, l'orientamento costante della Cassazione ha dedotto che sussiste una differenza ontologica e un'autonomia concettuale tra le circostanze attenuanti comuni o speciali e quelle generiche di cui all'art. 62 bis c.p., con la conseguenza che, ove sussistano elementi che integrino entrambe le diverse ipotesi circostanziate, queste ultime concorrono (Cass. Pen., n. 31832/2018; Cass. Pen., n. 43890/2017).

Alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte ha, pertanto, concluso dichiarando che "la sentenza impugnata sarebbe conforme a diritto se gli elementi addotti dalla difesa non fossero sufficienti ad integrare la circostanza dell'aver agito per particolari motivi di particolare valore sociale. Laddove, invece, lo fossero, occorrerebbe riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1) c.p., indipendentemente dal fatto che gli stessi elementi siano stati considerati anche nel più ampio giudizio relativo alla ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non essendovi peraltro stato, sul punto, appello del pubblico ministero, neppure incidentale. L'accertamento di cui sopra necessita di una valutazione di merito che nella specie è mancata e rispetto alla quale la sentenza impugnata non reca motivazione."


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.