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Articolo 10 bis Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Omesso versamento di ritenute certificate

Dispositivo dell'art. 10 bis Legge sui reati tributari

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro(1)(2)(3).

Note

(1) È stato ripristinato il testo già in vigore dal 22-10-2015 a seguito della soppressione della lettera o) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente l'aggiornamento in calce disposto dall'art. 39, comma 3 è stato eliminato.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 14 luglio 2022, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2022 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione".
(3) Rubrica e testo del presente articolo sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

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