Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna di un imputato per il delitto di cui all’art. 609 quater cod. pen., con la conseguenza che il medesimo aveva proposto ricorso per Cassazione.
Evidenziava l’imputato, in particolare, come la pena inflitta fosse sproporzionata rispetto al fatto e come dovesse essergli riconosciuta l’attenuante della “minore gravità”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso.
La Cassazione premetteva che l’attenuante della minore gravità può essere concessa anche nei casi in cui il delitto sia commesso nei confronti di un minorenne, dal momento che “spetta al giudice valutare il livello di offensività del fatto, rivisto nella sua materiale concretezza, in correlazione ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva maturazione del minore, pur all'interno del medesimo perimetro del fatto di minore gravità, sì da condurre, di volta in volta, ad esiti differenziati del giudizio di bilanciamento”.
In particolare, “in tema di atti sessuali con minorenne, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 quater c.p., comma 4, non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato”.
Nel caso di specie la circostanza che i rapporti sessuali fossero avvenuti “in maniera consenziente con un minore di dodici anni al momento del fatto non può certamente essere valutata a favore del ricorrente”.
Infatti, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., al fine di valutare la gravità del reato, il giudice deve tener conto anche della “gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, non vi era dubbio che “l'aver provocato lo stato di gravidanza di una minore non ancora dodicenne” aveva determinato “un danno oggettivo al normale sviluppo psico-fisico della stessa”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, affermando il principio di diritto in base al quale “l'attenuante della minore gravità, prevista dall'art. 609 quater c.p., comma 3, non può essere riconosciuta ove gli atti sessuali compiuti con una minore ne abbiano determinato lo stato di gravidanza, atteso l'innegabile danno al normale sviluppo psico- fisico che ciò provoca alla vittima”.