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Risarcimento per perdita di chance

Risarcimento per perdita di chance
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla liquidazione del danno ad un promettente calciatore vittima di sinistro stradale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20630 del 13 ottobre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di liquidazione dei danni da sinistro stradale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un promettente calciatore di 15 anni era rimasto vittima di un sinistro stradale, mentre era a bordo di un’auto condotta da un altro soggetto, riportando lesioni personali gravissime.

La vittima, unitamente alla madre e al fratello, agiva, dunque, in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale, in primo grado, liquidava il danno subito dalla vittima in Euro 1.767.811 e quello patito dalla madre in Euro 192.381.

Il Tribunale, invece, riteneva già integralmente risarcito il danno subito dal fratello.

La sentenza veniva impugnata, in quanto i risarciti chiedevano una maggiore liquidazione del danno; Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello ed incrementava la stima del danno “per spese mediche e di cura”.

La Corte, invece, rigettava l’appello “nella parte in cui domandava: 1) l'esclusione del concorso di colpa della vittima per mancato uso delle cinture di sicurezza; 2) l'incremento della liquidazione del danno non patrimoniale; 3) l'incremento della liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro.

Giunti dinanzi la Corte di Cassazione, i ricorrenti evidenziavano come la Corte d'appello avesse “errato nel ritenere che la vittima non avesse allacciato le cinturee che, comunque,anche se così fosse stato, la responsabilità dell'omissione andava comunque ascritta al conducente, per essersi messo in marcia senza pretendere dai passeggeri l'adozione di tale precauzione”.

Inoltre, secondo i ricorrenti, il danno non patrimoniale subito dalla vittima del sinistro sarebbe stato “sottostimato, perchè non si è tenuto conto della sua componente "dinamica" del danno morale e del danno esistenziale”. Allo stesso modo, secondo i ricorrenti, risultavano altresì sottostimati “il danno non patrimoniale patito dalla madre della vittima”, il “danno per spese di assistenza infermieristica e cure future” e “il danno da perdita della capacità di lavoro”.

Infine, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe errato nel non liquidare il “danno da perdita di chance di successo professionale”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dai ricorrenti, evidenziando, in primo luogo, come la regola invocata dai ricorrenti in ordine all’uso delle cinture di sicurezza, fosse “esattamente quella applicata dalla Corte d'appello”, la quale aveva ritenuto che l'omesso uso delle cinture avesse “concausato il danno nella misura del 30%, e di tale percentuale ha attribuito la metà al conducente, e la metà (15%) al passeggero”.

Anche gli altri motivi di ricorso, secondo la Cassazione, apparivano infondati.

Evidenziava la Corte, innanzitutto, che “il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti; esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo)”.

Di conseguenza, “per stabilire se il giudice di merito abbia rispettato o meno i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie da lui usate (come "danno morale", "danno biologico", "danno alla vita di relazione", e via dicendo), ma occorre esaminare quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati, e quali i pregiudizi dei quali il giudice ha tenuto conto nella operazione di monetizzazione”.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva “correttamente applicato il principio secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale derivato da una lesione della salute si articola in due fasi: la prima consistente nell'individuazione di un parametro standard uguale per tutti, necessario per garantire parità di risarcimento a parità di danno; e la seconda consistente nell'adeguare la misura standard alle specificità del caso concreto, con variazioni qualitativa (ad es., liquidazione in forma di rendita piuttosto che in forma di capitale) o quantitative (aumentando o riducendo il valore standard)”.

Quanto, alla “censura sul danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro”, i ricorrenti evidenziavano come, essendo verosimile che la vittima “avrebbe svolto l'attività di calciatore professionista se fosse rimasto sano, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro si sarebbe dovuto liquidare ponendo a base del calcolo non le metà del presumibile ingaggio d'un calciatore militante in una squadra di "serie A", come fatto dal giudice di merito, ma l'intero ingaggio”.

In proposito, tuttavia, la Cassazione evidenziava come la vittima fosse un promettente calciatore ma avesse solo 15 anni.

Di conseguenza, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, “liquidato il danno ponendo a base del calcolo la metà del reddito di un calciatore di "serie A": ciò sull'evidente presupposto (ancorchè non esplicitato) che se fosse rimasta sana, la vittima avrebbe raggiunto quel livello di reddito non immediatamente, ma solo dopo un certo numero di anni. Quindi anzichè calcolare il danno su redditi crescenti (ad es., 100 il primo anno, 120 il secondo, e così via), l'ha calcolato su un valore medio. E questa è una puntuale applicazione dell'art. 1226 del c.c.”.

Quanto, infine, alla questione relativa al “danno patrimoniale da perdita della chance di successo lavorativo”, la Cassazione precisava che tale danno “è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa”.

Infatti, “o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora la spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance”.

Nel caso in esame, poiché il giudice aveva liquidato il danno da perdita dei redditi futuri, non poteva liquidarsi anche il danno da perdita di chance.


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