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Condominio responsabile per i danni cagionati dalla rottura del portone condominiale

Condominio responsabile per i danni cagionati dalla rottura del portone condominiale
Il condominio può andare esente da responsabilità solo se prova che la responsabilità del sinistro è da ricondursi al comportamento del danneggiato.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 64 del 15 gennaio 2014, si è occupato di un interessante caso di risarcimento danni in ambito condominiale.

Nel caso esaminato dal Tribunale, i genitori di un minore avevano agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di veder condannato il medesimo al risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza della rottura del vetro del portone di ingresso del condominio stesso, che già presentava difetti e problemi di funzionamento.

Il ragazzo, in particolare, aveva riportato delle lesioni alla gamba e al ginocchio destro, per la caduta improvvisa del vetro del portone.

Il condominio si costituiva in giudizio, contestando le domande degli attori ed evidenziando che il portone era stato riparato qualche mese prima e che le conseguenze dannose del sinistro dovevano ricondursi esclusivamente alla “condotta maldestra” del minore e alla responsabilità dei genitori, che non avevano adeguatamente sorvegliato il figlio.

Il condominio, peraltro, chiedeva al Tribunale che gli attori fossero condannati a rimborsare al condominio quanto dallo stesso pagato per riparare il portone dai danni cagionati dal figlio minore.

Il Tribunale riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dai genitori del minore, accogliendo le relative domande.

Secondo il Tribunale, infatti, dalle prove raccolte era emerso che il portone oggetto di causa da tempo non funzionava correttamente, “occorrendo un po’ di forza per aprirlo”.

Al contrario, non era stato in alcun modo provato dal condominio che l’evento dannoso fosse da ricondurre alla “condotta maldestra” del minore.

Evidenziava il Tribunale, inoltre, come apparisse del tutto irrilevante il fatto che il portone fosse stato riparato qualche mese prima, dal momento che tale circostanza non esclude che il portone stesso, al momento del sinistro, presentasse ulteriori problemi di funzionamento.

Il Giudice, dunque, riteneva “indubitabile, alla luce degli elementi acquisiti la responsabilità esclusiva del condominio nella causazione del sinistro per cui è causa, per omessa manutenzione e custodia dei beni di proprietà comune”.

Per quanto riguarda l’importo del risarcimento da riconoscere ai genitori del minore, il Tribunale – tenuto conto “della accertata invalidità, della età al momento del sinistro, delle condizioni di vita, delle risultanze probatorie e della espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio” - riteneva di dover riconoscere al minore un importo complessivamente pari a oltre 6.000,00 euro, a titolo di danno non patrimoniale “da lesione del diritto alla salute” (cosiddetto “danno biologico”).

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria formulata dagli attori, dichiarando la responsabilità del condominio per le lesioni personali subite dal minore e condannando il condominio, altresì, al pagamento delle spese processuali.


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