La NaspI è commisurata ai contributi previdenziali che, durante il periodo lavorativo, sono stati versati dal lavoratore e viene erogata massimo per 24 mensilità. Il motivo dell’esistenza di questo sussidio (tecnicamente la ratio) risiede nel fatto che lo Stato intende aiutare l’ex lavoratore che abbia perso involontariamente il lavoro attraverso un sostegno economico che gli permetta di avere un reddito sufficiente nel periodo in cui sta cercando un nuovo impiego. Ovviamente, salvo casi particolari previsti dalla legge, l’inizio di un nuovo impiego comporta il venir meno della NaspI.
Pertanto, se si è stati licenziati, per esempio, per motivi disciplinari o per una ipotesi di c.d. giustificato motivo oggettivo (GMO, che ricorre, tra gli altri, quando l’azienda in sofferenza economica è costretta a licenziare lavoratori per contenere le spese) si ha diritto a percepire l’assegno NaspI, poiché si tratta di perdita involontaria del posto di lavoro. A questi esempi si aggiungono le dimissioni per giusta causa (per esempio: in caso di stipendi non pagati).
A questo punto dobbiamo chiederci: se il diritto al contributo NaspI sorge nel caso di perdita involontaria del lavoro, si ha diritto nel caso di risoluzione consensuale del rapporto?
Ciò significa che, allo stesso modo in cui io ho firmato un contratto accettando volontariamente quell’impiego, faccio in pratica l’inverso. Due parti di un contratto accettano e firmano insieme la fine del vincolo che li impegna attraverso un nuovo accordo, secondo il c.d. principio del mutuo consenso (o dissenso) ex art. 1372 c.c.
Ma se la NaspI vale solo per la perdita involontaria del lavoro ed è stato legittimamente firmato un accordo in cui il lavoratore liberamente firma le sue dimissioni (pertanto si tratterà di perdita volontaria del posto di lavoro), è possibile avere comunque diritto al contributo di sostegno da parte dello Stato?
La risposta è affermativa ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge, che sono tre. Vediamo quali:
- Se il lavoratore viene trasferito di sede lavorativa in un’altra distante più di 50 km da quella in cui lavorava precedentemente;
- Per quei lavoratori che abbiano fatto cessare volontariamente il rapporto lavorativo in sede di conciliazione durante la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 7, L. n. 604/1966;
- Per quei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del c.d. “Jobs Act”, dopo un licenziamento che sia stato impugnato e contestato dal lavoratore e in cui il lavoratore concorda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.