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Cosa fare se ci sono tracce di amianto nel nostro condominio?

Cosa fare se ci sono tracce di amianto nel nostro condominio?
Sono, purtroppo, ancora presenti dei condomini in cui vi sono tracce di amianto.

Come noto, con la legge n. 257 del 1992, è stata vietata l’estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di questo tipo di materiale, che veniva usato in passato nella realizzazione di alcune parti di fabbricati condominiali, come i tetti, gli impianti fognari, gli impianti di riscaldamento e gli ascensori.

In particolare, l’art. 2 della legge n. 257 del 1992 prevede espressamente che “sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4”.

La norma prevede, dunque, l’istituzione di apposite commissioni di esperti, che hanno la funzione di:
a) acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;
c) predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
d) individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

Il divieto in questione è stato imposto a seguito dell’accertamento dei gravi pericoli alla salute connessi all’utilizzo di questo materiale, che emette delle scorie particolarmente nocive, che possono causare gravi patologie respiratorie e polmonari.
In particolare, il fatto di aver respirato polveri di amianto, è stata ritenuta anche causa di tumore al polmone.

Nonostante ciò, vi sono ancora edifici condominiali, magari costruiti parecchi anni fa, in cui vi sono tracce consistenti di questo materiale.

Cosa fare, dunque, in questi casi? Vi è qualche tipo di responsabilità in capo all’amministratore di condominio?

Ebbene, nel caso in cui in un condominio vi siano tracce di amianto, l’amministratore deve accertare se il materiale sia presente nelle parti comuni dell’edificio, avvalendosi di esperti. Se l’amianto si presenta in forma compatta, lo stesso non deve ritenersi pericoloso e l’amministratore non è tenuto a fare alcunché, se non programmare dei controlli periodici, mentre se lo stesso si presenta in forma friabile, l’amministratore dovrà immediatamente contattare la A.S.L., pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da Euro 2582 a Euro 5164.

Laddove l’amministratore, a seguito dei controlli effettuati, riscontri la presenza di amianto friabile nelle parti comuni dell’edificio condominiale, egli dovrà provvedere allo smaltimento dello stesso e alla bonifica del condominio, previa autorizzazione della A.S.L. competente e attraverso una ditta specializzata in tale tipo di operazioni.

Va osservato che tale questione è stata anche posta all’attenzione dell’Unione Europea, la quale, con il parere n. 2015/C/251, ha precisato come sia obiettivo dell’Unione procedere alla rimozione totale dell’amianto da tutti gli edifici che lo contengano entro l’anno 2032 e che allo scopo l’Unione provvederà anche a istituire dei fondi europei volti proprio a facilitare l’esecuzione di tali operazioni da parte degli Stati membri.


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