Con il termine "evasione fiscale" si fa riferimento a tutte quelle ipotesi in cui il contribuente ponga in essere una condotta finalizzata a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato, attraverso la violazione di specifiche norme fiscali.
La condotta di chi evade il fisco è perseguibile penalmente al superamento di determinate soglie fissate espressamente dalla legge (D. lgs. n. 74/2000) ovvero quando la stessa risulti conforme a particolari comportamenti tipizzati dal legislatore.
E’ importante, in primo luogo, sottolineare che non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità.
Tra le varie condotte tese a non pagare le tasse dovute, solo alcune sono considerate reati.
La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (ammenda) o penale (multa o reclusione) e spesso la soglia, al di là della quale la condotta rileva penalmente, è quantitativa: tutto dipende da quanto si evade.
Vediamo, allora, quali sono le principali condotte che si configurano come reato, penalmente perseguibile, e le relative sanzioni alla luce di quanto disposto dal D.lgs. n.74 del 2000, così come modificato dal D.l. 138 del 2011 e dal successivo D. lgs. n. 158/2015.
La condotta di chi evade il fisco è perseguibile penalmente al superamento di determinate soglie fissate espressamente dalla legge (D. lgs. n. 74/2000) ovvero quando la stessa risulti conforme a particolari comportamenti tipizzati dal legislatore.
E’ importante, in primo luogo, sottolineare che non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità.
Tra le varie condotte tese a non pagare le tasse dovute, solo alcune sono considerate reati.
La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (ammenda) o penale (multa o reclusione) e spesso la soglia, al di là della quale la condotta rileva penalmente, è quantitativa: tutto dipende da quanto si evade.
Vediamo, allora, quali sono le principali condotte che si configurano come reato, penalmente perseguibile, e le relative sanzioni alla luce di quanto disposto dal D.lgs. n.74 del 2000, così come modificato dal D.l. 138 del 2011 e dal successivo D. lgs. n. 158/2015.
- La dichiarazione fraudolenta
Condotta: falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati).
Il reato sussiste se:
– l’imposta evasa è superiore a 30mila euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte (prima era 77.468,53), e
– i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1,5 milioni di euro (prima era 1 milione)
Sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Il reato sussiste se:
– l’imposta evasa è superiore a 30mila euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte (prima era 77.468,53), e
– i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1,5 milioni di euro (prima era 1 milione)
Sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- La dichiarazione infedele
Condotta: dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente).
Il reato sussiste se:
– l’imposta evasa è superiore a 150mila euro (prima era di 50.000 euro), e
– i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni).
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.
Il reato sussiste se:
– l’imposta evasa è superiore a 150mila euro (prima era di 50.000 euro), e
– i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni).
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.
- L'omessa dichiarazione
Condotta: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e anche del 770 entro 90 giorni dalla scadenza.
Il reato sussiste se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro (prima era 30mila).
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.
Il reato sussiste se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro (prima era 30mila).
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.
- L'omesso versamento dell'IVA e delle ritenute certificate
Condotta: la soglia di punibilità è fissata a 250mila euro (era 50mila).
- L'emissione di fatture false
Condotta: emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o dell’Iva, a prescindere dall’utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall’importo (prima la soglia di punibilità era di 196 mila euro).
Sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- L'occultamento o la distruzione di documenti contabili
Condotta: distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Per tutti questi reati, non si applicherà la sospensione condizionale della pena se l’imposta evasa supera:
– il 30% del volume d’affari;
– i 3 milioni di euro.
Non assimilabile all'evasione fiscale è, invece, il diverso fenomeno dell'elusione fiscale.
A differenza dell'evasione, l'elusione non si presenta come illegale: essa, infatti, seppur formalmente rispetta le leggi vigenti, le aggira nel loro aspetto sostanziale vanificando le ragioni per le quali sono state approvate.
Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Per tutti questi reati, non si applicherà la sospensione condizionale della pena se l’imposta evasa supera:
– il 30% del volume d’affari;
– i 3 milioni di euro.
Non assimilabile all'evasione fiscale è, invece, il diverso fenomeno dell'elusione fiscale.
A differenza dell'evasione, l'elusione non si presenta come illegale: essa, infatti, seppur formalmente rispetta le leggi vigenti, le aggira nel loro aspetto sostanziale vanificando le ragioni per le quali sono state approvate.