Il contratto di leasing è una sorta di “noleggio”: un soggetto può utilizzare l’automobile (senza divenirne proprietario), dietro pagamento di un canone mensile e per un certo numero di mesi.
Al termine del contratto, poi, l’utilizzatore potrà decidere
- se rinnovare il contratto
- se restituire l’automobile alla società di leasing o
- se pagare il cosiddetto “prezzo di riscatto”, acquistando la piena proprietà della vettura.
Ebbene, se abbiamo preso un’automobile mediante un contratto di leasing e l’auto viene danneggiata a causa di un atto vandalico, l’assicurazione a chi deve dare l’indennizzo?
In altri termini, l’assicurazione dovrà indennizzare il soggetto che concretamente utilizza l’automobile o la società che l’ha concessa in leasing?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10357 del 26 aprile 2017, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva preso in leasing un’autovettura e aveva stipulato una polizza assicurativa che prevedeva il risarcimento dei danni in caso di atti vandalici.
A seguito del danneggiamento dell’auto (avvenuto, appunto, per atto vandalico), il soggetto in questione aveva portato la macchina in carrozzeria, cedendo alla stessa il credito vantato nei confronti dell’assicurazione, dal momento che il danno era coperto dalla polizza.
L’assicurazione, tuttavia, si rifiutava di pagare l’indennizzo alla carrozzeria, in quanto si trattava di veicolo concesso in leasing, che non era di proprietà del soggetto assicurato.
Di conseguenza, secondo l’assicurazione, l’indennizzo spettava non all’utilizzatore, bensì alla società di leasing.
Il Tribunale di Pistoia, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva di dover dar ragione all’assicurazione, con la conseguenza che la carrozzeria che aveva riparato l’auto (e che non era stata pagata dall’assicurazione) decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservava la carrozzeria, in particolare, che l’assicurato era il soggetto che materialmente utilizzata l’autovettura e che l’aveva fatta riparare: pertanto, l’indennizzo doveva considerarsi spettante a lui e non alla società di leasing, ai sensi degli artt. 1140 e 1260 cod. civ.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla carrozzeria, rigettando il relativo ricorso.
Osservava la Cassazione, infatti, che l’indennizzo assicurativo spetta al proprietario dell’automobile, mentre all’utilizzatore può spettare solamente il credito relativo al risarcimento del danno subito a seguito dell’atto vandalico.
Nello specifico, secondo la Cassazione, poiché era la società di leasing - in quanto proprietaria dell’auto - il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 1904 c.c., il relativo indennizzo poteva considerarsi spettante solamente alla stessa e non al soggetto utilizzatore dell’auto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla Carrozzeria, confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.