La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità era nata in seguito al giudizio proposto da un consumatore contro una società assicurativa, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima all’adempimento delle obbligazioni assunte attraverso un contratto da essi stipulato, denominato “affitto sicuro”. La società convenuta, tuttavia, eccepiva l’esistenza, all’interno di detto contratto, di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, specificatamente approvata dalla controparte ai sensi dell’art. 1341 del c.c., la quale prevedeva la competenza esclusiva di un foro diverso da quello adito.
Tale eccezione veniva giudicata fondata dal Tribunale adito, il quale riteneva che la clausola contenuta nel contratto concluso tra le parti non si potesse considerare abusiva ai sensi del Codice del Consumo, essendo stata oggetto di specifica negoziazione.
Di fronte a tale decisione, l’attore proponeva ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando inefficace la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente.
Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato come l’art. 1341 del c.c., sulla base del quale il Tribunale ha escluso la vessatorietà della suddetta clausola in quanto approvata specificatamente per iscritto dal consumatore, non abbia, in realtà, nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti del consumatore, la quale è, piuttosto, regolata dall’art. 33 del codice consumo.
In particolare, quest’ultima disposizione prevede, al comma 2, lett. u), una presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, della clausola che stabilisca come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Il comma 4 dell’art. 34 del codice consumo esclude, poi, la vessatorietà delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale, con la precisazione, fornita dal successivo comma 5, che, qualora si tratti di un contratto concluso mediante moduli o formulari, incombe sul professionista l'onere di provare che dette clausole, pur essendo state da esso unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Ciò comporta necessariamente che, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurata mediante la specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 del c.c., si aggiunge quello della necessità di un’apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dal comma 4 dell’art. 34 del codice consumo.
Nel caso di specie, invece, come rilevato dai giudici della Suprema Corte, il Tribunale ha sovrapposto i suddetti due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con il fatto che essa sia stata oggetto di trattativa individuale tra consumatore e professionista.