Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29638 del 22 agosto 2025, con cui gli Ermellini hanno chiarito i confini giuridici entro i quali una pergotenda può essere considerata legittimamente realizzabile senza autorizzazione edilizia, affermando che l’opera perde tale qualificazione quando determina la creazione di uno spazio chiuso stabile e, quindi, un vero e proprio nuovo volume edilizio.
La vicenda trae origine da un procedimento penale, avviato nei confronti di un proprietario di un immobile situato nel centro storico di Varazze, condannato dal Tribunale di Savona con sentenza del 31 gennaio 2025 per il reato previsto dall’art. 44 del T.U. edilizia, comma 1, lett. a). Secondo l’accusa, l’imputato aveva installato sul terrazzo della propria abitazione una struttura qualificata come pergotenda, ma realizzata in modo tale da violare le prescrizioni urbanistiche e regolamentari vigenti nel centro storico cittadino. La difesa ha impugnato la decisione sostenendo che l’opera rientrasse tra gli interventi di edilizia libera, richiamando anche la recente modifica normativa introdotta nel 2024 nel Testo unico dell’edilizia, che ha espressamente incluso le pergotende tra le opere realizzabili senza titolo abilitativo, purché destinate esclusivamente alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e prive di effetti di trasformazione edilizia.
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’intervento realizzato dall’imputato avesse caratteristiche dimensionali e costruttive significative. Sul terrazzo dell’unità immobiliare era stata installata una struttura metallica di circa 5 metri per 3 metri e 70 centimetri, con altezza variabile tra i 2 metri e 55 e i 2 metri e 65 centimetri. La struttura poggiava su due muri del terrazzo e risultava sostenuta da pilastrini metallici di dimensioni non trascurabili; inoltre era dotata di un sistema di scorrimento in materiale plastico che consentiva la copertura dell’area. Secondo quanto accertato nel giudizio di merito, due lati della struttura risultavano completamente chiusi, mentre gli altri due coincidevano con le pareti dell’edificio. All’interno dello spazio così creato era stata collocata anche una cucina in muratura, circostanza che contribuiva a configurare l’ambiente come uno spazio stabilmente utilizzabile.
Il Tribunale di Savona aveva ritenuto che tale intervento avesse determinato una trasformazione urbanistico-edilizia del terrazzo, con la creazione di un nuovo volume abitabile e con il mutamento della destinazione d’uso dello spazio originario. Inoltre, l’opera risultava incompatibile con le specifiche prescrizioni contenute nello strumento urbanistico del centro storico di Varazze, il quale consentiva esclusivamente tende parasole avvolgibili in tessuto, prive di tamponamenti laterali e con altezze inferiori. Su queste basi il giudice di primo grado aveva ritenuto configurabile il reato edilizio contestato.
Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha sostenuto che la struttura non potesse essere assimilata a una veranda né a un nuovo volume edilizio, in quanto non chiudeva completamente il terrazzo e svolgeva la sola funzione di riparo dal sole e dagli agenti atmosferici. In particolare, veniva richiamata la recente introduzione dell’art. 6 del T.U. edilizia, comma 1, lett. b-ter), che qualifica espressamente come attività edilizia libera le opere di protezione solare costituite principalmente da tende o elementi mobili, anche se sostenute da strutture fisse, purché non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi e non comportino incremento di volume o superficie. Secondo la difesa, la pergotenda oggetto del processo avrebbe posseduto proprio tali caratteristiche, essendo costituita da un telo retrattile e da una struttura di sostegno accessoria.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, confermato integralmente la valutazione del giudice di merito. Nella motivazione la Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di edilizia libera, richiamando le disposizioni del Testo unico dell’edilizia, le modifiche introdotte negli ultimi anni dal legislatore e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato che la qualificazione di una struttura come pergotenda dipende dalla funzione prevalente dell’opera e dal ruolo della tenda rispetto alla struttura portante. Affinché l’intervento rientri nell’ambito dell’edilizia libera è necessario che l’elemento principale sia rappresentato dalla tenda, destinata a offrire una protezione temporanea dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno deve avere carattere meramente accessorio, leggero e facilmente rimovibile. La presenza di elementi costruttivi idonei a creare uno spazio stabile e chiuso, invece, fa venir meno la qualificazione di pergotenda e trasforma l’opera in una vera e propria costruzione soggetta a titolo edilizio.
Muovendo da tali principi, la Corte ha osservato che, nel caso concreto, l’opera realizzata dall’imputato non si limitava a migliorare la fruibilità dello spazio esterno, ma aveva determinato la creazione di un ambiente nuovo e stabilmente utilizzabile. La struttura presentava infatti una copertura in plastica spessa, pilastri di dimensioni rilevanti e la chiusura completa di due lati, elementi che nel loro insieme configuravano una struttura edilizia autonoma. La realizzazione di uno spazio coperto e utilizzabile come ambiente abitativo, peraltro attrezzato con una cucina in muratura, aveva comportato un evidente mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e la creazione di un nuovo volume edilizio. Proprio tali caratteristiche escludono, secondo la Corte, la possibilità di qualificare l’opera come pergotenda ai sensi della normativa vigente, anche alla luce delle modifiche introdotte nel 2024.
La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che la stessa giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito come la pergotenda sia una struttura leggera finalizzata esclusivamente alla protezione solare e alla migliore fruizione di spazi esterni già esistenti, senza incidere sull’assetto urbanistico del territorio. Quando, invece, la struttura realizza una copertura stabile e crea un ambiente assimilabile a una veranda o a un locale aggiuntivo, essa deve essere considerata a tutti gli effetti una nuova costruzione e, come tale, necessita del preventivo rilascio di un titolo abilitativo.