Con la
sentenza n. 976/2019 il T.A.R. Campania, Sezione II, si pronuncia in merito alle richieste di annullamento, rispettivamente, di un’ordinanza comunale di
demolizione di opere ritenute abusive, nonché d’ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, e di una ingiunzione di pagamento sanzioni emessa dallo stesso
Comune.
Nello specifico, il
ricorrente,
proprietario di un terreno con annessa civile
abitazione, aveva eseguito lavori di manutenzione sul fabbricato ivi esistente, divenuto la sua abituale
dimora, ivi compresa la realizzazione di un’area destinata a parcheggio. A tal fine aveva richiesto ed ottenuto concessione edilizia.
Nel realizzare la predetta area di parcheggio, il ricorrente aveva provveduto anche ad installare una parziale copertura della stessa, copertura aperta su tutti i lati e di facile rimozione, idonea a riparare le vetture dagli agenti atmosferici, e di cui però il Comune aveva ordinato la demolizione.
Il Tribunale Amministrativo, riuniti i ricorsi, ha ritenuto che l’opera in questione non fosse soggetta al rilascio di titolo abilitativo. In proposito, il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza secondo cui
la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del Testo Unico Edilizia, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.
Pertanto,
deve considerarsi illegittima la più grave sanzione della demolizione, prevista dall’art. 33 del Testo Unico Edilizia e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità.
Tra i principi già enunciati in giurisprudenza il T.A.R. Campania rammenta altresì quello per cui, “in materia urbanistica, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue, presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico” (così il T.A.R. Sardegna).
Ed ancora, secondo il T.A.R. Umbria, per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività, atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un
edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono
pertinenze dell’edificio cui accedono.
Per tali ragioni, la sentenza in commento ha disposto l’annullamento sia dell’ordinanza di demolizione sia del
provvedimento con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza al predetto ordine di demolizione, provvedimento da ritenersi caducato per effetto dell’annullamento della presupposta ingiunzione di demolizione.