Il
Tribunale di Bari, con
sentenza n. 11556 del 2019, si è occupato del caso che vedeva contrapposti una donna e il suo ex suocero. Quest’ultimo, in particolare, era stato obbligato da un decreto del
Presidente del Tribunale ex art.
art. 316 del c.c. a contribuire al
mantenimento della nipote, poiché il padre della bimba si era dimostrato inadempiente rispetto a tale obbligo.
Il nonno si opponeva a tale prescrizione, rilevando di essere già impegnato economicamente nel sostentamento del proprio nucleo familiare e osservando come la madre della bambina avesse un reddito sufficiente per fare fronte alle esigenze di mantenimento della
minore.
La madre della bambina, dal canto suo, si difendeva affermando che il nonno avrebbe dovuto ottemperare al posto del padre all’obbligo di mantenimento, pendendo verso quest'ultimo un procedimento per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il Tribunale di Bari, nell’accogliere il ricorso del nonno, ha statuito che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta essenzialmente ai genitori. Se uno di questi non voglia o non possa adempiere a tale incombenza, l'altro genitore non potrà rivolgersi ai nonni per ottenere un aiuto economico. Egli dovrà provvedere da solo e per intero a soddisfare le esigenze di mantenimento del figlio, convenendo in separata sede il genitore inadempiente, al fine di vederlo condannare all’obbligo di versare la sua parte di mantenimento.
I giudici, in particolare, hanno accertato come il reddito della donna fosse effettivamente sufficiente per provvedere in maniera congrua e dignitosa al sostentamento della figlia. Nonostante questo, le somme già versate fino a quel momento in ottemperanza al decreto presidenziale, non avrebbero dovuto essere restituite, trattandosi di
obbligazione di natura alimentare che resta, per natura, irripetibile e non suscettibile di
compensazione.
Il Tribunale, nel risolvere la questione, ha analizzato compiutamente la natura dell’obbligo alimentare dei genitori, in rapporto al ruolo rivestito dai nonni in riferimento alla famiglia.
A tal proposito, nella
motivazione della sentenza, i giudici richiamano un pacifico orientamento della Cassazione il quale correttamente e condivisibilmente sostiene che “
l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo".