Come noto, l’obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento, da parte degli stessi, della maggiore età, dal momento che i genitori sono tenuti a mantenerli fino al momento in cui abbiano raggiunto l’indipendenza economica e possano pertanto ritenersi economicamente autosufficienti.
Tuttavia, cosa succede se il figlio maggiorenne studente universitario è fuori corso da molti anni e dimostra di “approfittare” del fatto di studiare per non impegnarsi a cercare un lavoro e a raggiungere la propria indipendenza economica?
In questo caso, il genitore è tenuto ugualmente al mantenimento o il giudice può revocare l’assegno che sia stato posto a suo carico dal giudice?
La questione si pone, in particolare, in sede di separazione e divorzio, dal momento che il giudice, nell’emanare la sentenza, deve provvedere anche ad adottare i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale, al momento della pronuncia del divorzio tra due coniugi, aveva stabilito l’obbligo per la madre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, entrambi maggiorenni e studenti universitari, per i quali era stata fissata la residenza prevalente presso il padre.
Successivamente, la madre agiva in giudizio allo scopo di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca dell’assegno stesso.
In particolare, la donna giustificava questa sua richiesta in considerazione del fatto che i due figli maggiorenni, erano studenti universitari ma erano anche in notevole ritardo nell’ultimare il loro percorso di studi.
Mentre in primo grado il giudice aveva respinto la domanda della madre, confermando l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile, in secondo grado, la Corte d’Appello ribaltava tale decisione, disponendo la revoca dell’assegno in questione.
Il padre riteneva, dunque, di proporre ricorso per Cassazione, che confermava, tuttavia, la decisione della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, infatti, ribadiva il principio secondo cui i genitori sono obbligati al mantenimento dei figli fino a quando possa dirsi che gli stessi abbiano raggiunto l’autosufficienza economica ma precisava come non si possa negare rilevanza al fatto che i figli in questione non avevano ancora terminato gli studi, dimostrando la poca volontà di studiare e di cercare di raggiungere la loro indipendenza economica.
Infatti, nel caso di specie, uno dei due figli, dopo tre anni di studi, aveva dato solamente quattro esami, mentre l’altro figlio era fuori corso già da quattro anni e non aveva superato nemmeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.
Non solo, dai controlli fiscali effettuati, risultava anche che i figli, da qualche anno, lavorassero e percepissero un reddito autonomo.
La Corte di Cassazione, quindi, sulla base di questi elementi ritiene di poter revocare l’assegno di mantenimento che il Tribunale aveva posto a carico della madre, dal momento che i figli stessi, del tutto ingiustificatamente, non avevano ancora terminato gli studi ed erano, comunque, titolari di redditi propri, con la conseguenza che gli stessi non potevano più considerarsi “non economicamente autosufficienti” e dovevano essere considerati, al contrario, obbligati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
La decisione della Corte, peraltro, non è del tutto nuova, in quanto la Cassazione, già con la sentenza n. 27377 del 2013 aveva revocato l’assegno di mantenimento in favore di una figlia, studentessa universitaria, che aveva già compiuto trent’anni senza ultimare i propri studi e senza provvedere a cercare un lavoro che le consentisse di provvedere al proprio mantenimento.