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Niente restituzione nei termini di fronte alla negligenza del difensore

Niente restituzione nei termini di fronte alla negligenza del difensore
La negligenza del difensore nello svolgimento del suo incarico non è idonea a giustificare la restituzione nei termini per chiedere il rito abbreviato.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20132/2020, ha avuto modo di precisare se il mancato o inesatto adempimento del proprio incarico, da parte del difensore, sia idoneo a giustificare una restituzione in termini.

La questione sottoposta all’esame dei giudici di legittimità era nata a seguito della decisione del Tribunale di Milano di rigettare l’istanza di restituzione nel termine per chiedere il rito abbreviato, avanzata, nell’interesse dell’imputato, dal suo difensore di fiducia.

Di fronte a tale decisione, l’imputato, a mezzo del proprio legale, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 175 del c.p.p. e la manifesta illogicità della decisione del giudice di merito. Il ricorrente lamentava, infatti, come il Tribunale avesse errato nel respingere la sua richiesta di rito abbreviato sostenendo che le circostanze dedotte a giustificazione del mancato rispetto dei termini non trovassero riscontro né nella documentazione prodotta, né nel mancato rilascio di una procura speciale per chiedere l’applicazione di riti alternativi. Orbene, tale motivazione, ad avviso del difensore, risultava essere manifestamente illogica, posto che, da un lato, il suo inadempimento era stato dovuto ad un fraintendimento con il proprio assistito, e dall’altro, il fatto che non fosse stata rilasciata una procura speciale non poteva costituire una dimostrazione della volontà di procedere con il dibattimento.

Considerato, poi, che il comma 1 dell’art. 175 del c.p.p. prevede che la restituzione nel termine, stabilito a pena di decadenza, possa essere concessa qualora vi sia la prova che esso non sia stato osservato per caso fortuito o forza maggiore, secondo il ricorrente il caso di specie integrava proprio quest’ultima ipotesi. Citando la sentenza n. 11440/2019 della Cassazione, la quale aveva spiegato come il caso fortuito consistesse in “ogni evento inevitabile con la normale diligenza e non imputabile a titolo di colpa o dolo, così da caratterizzarsi con l’elemento dell’irresistibilità”, il legale ha, infatti, evidenziato come il caso de quo potesse rientrare in tale definizione, posto che l’inosservanza dei termini di presentazione dell’istanza per l’applicazione del rito abbreviato era stata dovuta ad una serie di incomprensioni con l’assistito, nonché a vari impegni di studio, sopravvenuti ed improrogabili.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Gli Ermellini hanno evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale abbia rigettato la richiesta di restituzione nel termine per chiedere il rito abbreviato, avanzata dal suo difensore, fornendo una motivazione priva di errori logici e perfettamente coerente con i principi di diritto vigenti in materia.

Pur essendo consapevoli dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale minoritario di segno contrario, i giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno ribadire, in relazione al caso di specie, quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza della stessa Cassazione, secondo cui “il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, (che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini) poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 6592/2020; Cass. Pen., n. 24960/2017; Cass. Pen., n. 39535/2016).

Sempre sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può, peraltro, essere esclusa, in via presuntiva, l’esistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito al proprio difensore, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento non sia impedito al comune cittadino ex lege (cfr. Cass. Pen., n. 43277/2011).


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