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Condominio responsabile se un bambino si ribalta dalla panchina del cortile condominiale non saldamente ancorata al suolo

Condominio responsabile se un bambino si ribalta dalla panchina del cortile condominiale non saldamente ancorata al suolo
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza del 1 dicembre 2015, si è trovata a risolvere un caso in cui la figlia di un condomino si era ribaltata dalla panchina che si trovava sul cortile condominiale, riportando delle lesioni.

A seguito dell’incidente, la madre agiva in giudizio nei confronti del condominio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia, ai sensi dell’art. 2051 del c.c., il quale prevede la “responsabilità oggettiva” del custode nel caso in cui il danno sia stato arrecato dalla cosa di cui il soggetto aveva il potere di vigilanza e controllo.
Il condominio, tuttavia, si difendeva, affermando che nel caso di specie il fatto si era verificato per un mero caso fortuito e, anzi, la responsabilità dovrebbe ricondursi alla madre stessa, la quale non avrebbe adeguatamente vigilato sulla figlia.

In primo grado la domanda della condomina veniva rigettata, dal momento che il Tribunale riteneva che la panchina si fosse ribaltata a seguito del comportamento dei bambini stessi, con la conseguenza che il condominio non poteva ritenersi responsabile, essendosi l’evento dannoso verificato per un “caso fortuito”, imprevisto e imprevedibile.

La Corte d’Appello, tuttavia, riteneva di non dover aderire alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

In particolare, la Corte d'Appello fa presente come “il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell’intervallo del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o del danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell’onere della prova, che mentre compete al danneggiato dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, incombe al custode l’onere della prova liberatoria del caso fortuito”.

In altri termini, ciò significa che per poter affermare la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare solo di aver subito un danno e che lo stesso sia ricollegabile alla cosa in questione, mentre sarà il custode a dover provare di essere esente da colpa in quanto il danno si è verificato per caso fortuito, vale a dire per una circostanza del tutto imprevista e imprevedibile, che non dipende dalla volontà del custode (compresa l’ipotesi della colpa dello stesso danneggiato).

Secondo la Corte d’Appello, tuttavia, nel caso di specie, il condominio non avrebbe in alcun modo provato che il ribaltamento si fosse verificato a causa del comportamento dei bambini, tanto che un testimone aveva riferito che la bambina “era sopra la panchina, in piedi, ma non stava tentando di distruggerla, limitandosi solo a farla dondolare”.

Dunque, la Corte ritiene che il condominio non abbia assolto l’onere di provare il caso fortuito individuato nel gioco dei bambini asseritamente volto a fare ribaltare la panchina”, in quanto, “al contrario, è risultato che il gruppo dei bambini era intento al gioco della pallavolo” e che la panchina si è ribaltata mentre la bimba danneggiata si trovava in piedi sulla stessa.

Di conseguenza, secondo i giudici di secondo grado, dal momento che “le panchine non si ribaltano da sole e poiché non è verosimile ritenere che una sola bambina di appena cinque anni, in piedi sulla panchina, possa essere riuscita ad agire con la forza sufficiente per ribaltarla, è ragionevole ritenere che questa non fosse saldamente ancorata al pavimento, per cui è bastato il movimento di una bambina che è salita in piedi a scardinarla e ribaltarla”.

In conclusione, i giudici ritengono che possa affermarsi la responsabilità del condominio per il danno subito dalla bimba, anche in considerazione del fatto che “l’utilizzo, eventualmente anche improprio, di una panchina ubicata in un cortile condominiale frequentato da bambini rappresenta un’eventualità del tutto prevedibile che doveva suggerire l’adozione della massima prudenza e diligenza nella custodia e nella manutenzione della panchina stessa, in particolare assicurandone la salda adesione al suolo”.



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