In particolare, tali eventi, che negli ultimi periodi hanno assunto una frequenza e un’intensità davvero notevoli, possono considerarsi delle ipotesi di “caso fortuito” o di “forza maggiore”?
Proprio in merito a questa questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 5877 del 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni.
Nel caso esaminato dalla Corte, la società locatrice di un locale condominiale aveva citato in giudizio il Comune e la relativa compagnia assicuratrice al fine di chiedere la condanna degli stessi al risarcimento del danno subito a seguito dell’allagamento del locale stesso, avvenuta a causa di un forte temporale, a seguito del quale si era verificata anche l’esondazione di un sottopasso vicino al condominio stesso.
In particolare, secondo la società, l’allagamento sarebbe stato causato anche dal cattivo funzionamento delle elettropompe installate dal Comune proprio allo scopo di evitare eventi di questo tipo.
Respinta la domanda sia in primo che in secondo grado, la società proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, che si concludeva con la sentenza sopra citata.
La Corte di Cassazione non ritiene di dover aderire alle argomentazione dei giudici dei primi due gradi di giudizio.
Secondo la Corte, infatti, risulta accertato non solo che i locali condominiali in questione erano rimasti seriamente danneggiati a seguito dell’allagamento ma anche che la capacità di smaltimento delle elettropompe del Comune non era stata sufficiente rispetto l’intensità della pioggia.
Conseguentemente, nel ragionamento seguito dalla Cassazione, appare del tutto ininfluente ai fini della decisione “l’accertamento circa il mancato funzionamento delle pompe stesse”, proprio a causa “della loro insufficienza allo smaltimento della eccezionale precipitazione”.
Dunque, nel ragionamento seguito dalla Corte, poiché le elettropompe del Comune erano comunque insufficienti per far fronte alla forte precipitazione che si era verificata, appare superfluo accertare se le stesse funzionassero adeguatamente o meno, in quanto, anche se avessero funzionato bene, il risultato sarebbe stato il medesimo.
In base a tale argomentazione, quindi, la Corte ritiene di non poter ricondurre l’evento alla nozione di “caso fortuito”, riconoscendo la responsabilità del Comune nella causazione del danno subito dalla società locatrice dell’immobile.
Osserva la Corte, infatti, come già la sentenza n. 5267 del 1991 aveva affrontato questo problema, rilevando come “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza”.
Anche successivamente, peraltro, la Corte ha ribadito come “una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito” (Cass. civ., sentenza n. 5658 del 1998). In questa sentenza, inoltre, la Cassazione ha anche precisato che per affermare che la pioggia intensa non costituisce “caso fortuito”, è necessario provare che “le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia”.
In conclusione, quindi, secondo la Corte, considerando che nel nostro Paese accade sempre più spesso che si verifichino fenomeni di precipitazioni intense, si rende necessario valutare molto più attentamente se il fenomeno debba davvero essere considerato un “caso fortuito”, in quanto “è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili”.