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Messa in sicurezza delle aree inquinate: chi inquina paga

Messa in sicurezza delle aree inquinate: chi inquina paga
Secondo il TAR Lombardia, in caso di area contaminata è il responsabile dell'inquinamento, e non il proprietario dell'area in sè considerato, a dover provvedere alle necessarie opere di messa in sicurezza.

Il Comune può ordinare al proprietario di un’area inquinata di provvedere alle relative opere di messa in sicurezza?

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 144 del 18 gennaio 2018, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame del TAR Lombardia ha visto come protagonista un Consorzio di società, proprietario di un’area sita nel Comune di Sesto San Giovanni, facente parte di un “sito di interesse nazionale”.

Nello specifico, l’area in questione era interessata dal passaggio delle acque inquinate della falda idrica sotterranea e, per questo motivo, il Comune aveva ordinato ai proprietari di intervenire, “con opere di messa in sicurezza di emergenza della falda”, anche ai sensi dell’art. 245 del d. lgs. n. 152 del 2006 (T.U. ambiente), “che pone a carico del proprietario di un sito inquinato un vero e proprio dovere di garanzia di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per impedire la diffusione della contaminazione”.

Il Comune, inoltre, aveva posto a carico dei proprietari l’obbligo di “intervenire con misure di sicurezza d'urgenza in caso di inquinamento da sostante molto tossiche cancerogene e persistenti”.

Ritenendo il provvedimento illegittimo, le società facenti parte del Consorzio avevano deciso di rivolgersi al TAR, al fine di ottenerne l’annullamento.

Evidenziavano le società, in proposito, di non avere “alcuna responsabilità per la contaminazione della falda”.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal Consorzio di società, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava il TAR, infatti, che, ai sensi dell’art. 242 del d. lgs. n. 152 del 2006, “l’obbligo di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati (…) ricade esclusivamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere d’individuare”.

Tale disciplina, secondo il TAR, si ispira al principio “chi inquina paga”, in base al quale i costi ambientali devono gravare “sul soggetto che ha causato la compromissione ambientale e l'Autorità competente ad intervenire deve fare in modo che il costo sostenuto ricada sull'effettivo responsabile”.

Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione comunale, pur essendo certo che le società consorziate non erano state autrici della contaminazione, aveva posto a loro carico una serie di obblighi e le relative spese, che, al contrario, dovevano “far carico ai responsabili dell'inquinamento”, i quali non erano nemmeno stati individuati.

Precisava il TAR, inoltre, che non è configurabileuna sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità”, in quanto, ai sensi degli artt. 244 e 245 del d. lgs. sopra citato, il proprietarioè tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione” e, qualora il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda, gli interventi necessari devono essere adottati dall'Amministrazione competente.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso proposto dalle società, annullando i provvedimenti impugnati.


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