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Articolo 244 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 14/08/2024]

Ordinanze

Dispositivo dell'art. 244 Codice dell'ambiente

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

Massime relative all'art. 244 Codice dell'ambiente

Cons. giust. amm. Sicilia n. 757/2018

In materia di inquinamento, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato.

Cons. Stato n. 5604/2018

Se è vero, per un verso, che l'amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria - la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione - per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 244 Codice dell'ambiente

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Milena S. chiede
mercoledì 22/01/2020 - Emilia-Romagna
“Il mio assistito è proprietario di un'area di terreno ceduta nel 2004 in concessione ventinnovennale ad un privato affinchè questi potesse mantenere su detta area un fabbricato (già esistente) ad uso magazzino, oltre naturalmente all'utilizzo dell'area cortiliva adiacente.
Tale area, comprensiva del fabbricato, nel settembre 2018 è stata sottoposta a sequestro perchè risultata ingombra di rifiuti inquinanti e il concessionario iscritto al registro degli indagati.
Il mio assistito, concedente e nudo proprietario dell'area, è stato nominato custode.
Successivamente è pervenuta al mio assistito (nonchè al concessionario) un'ordinanza del Comune che imponeva al mio assistito "in qualità di proprietario del terreno per le parti di competenza" la messa in sicurezza dei rifiuti, la predisposizione di un cronoprogramma, lo smaltimento dei rifiuti, la predisposizione di un piano di investigazione per verificare inquinamento del suolo".
Poichè il concessionario è anche moroso nel pagamento dei canoni di affitto da anni (il recupero coattivo è in corso ma non porterà ad alcun risultato) e visto il danno arrecato all'area che dovrà essere bonificata, il mio assitito ritenendosi parte lesa non avrebbe alcuna intenzione di attivarsi conformemente all'ordinanza del Comune.
Ciò anche perchè nel 2018 il mio assistito aveva richiesto un intervento della Polizia Municipale affinchè verificasse la natura dei materiali depositati nell'area ora sequestrata e il Comandante, con lettera protocollata, aveva dichiarato la loro perfetta regolarità.
Preciso anche che purtroppo non è stato presentato ricorso contro l'Ordinanza del Comune.Ho tentato la strada del ricorso in autotutela presso il Comune per la rettifica dell'ordinanza ma la risposta è stata negativa.
Recatami in Procura confidando di trovare supporto nel PM, questi sollecitava il mio assistito a procedere alla bonifica, considerata l'inerzia totale del concessionario indagato, con previsione, in caso di nostra inadempienza, di confisca.
La domanda è la seguente: Non c'è davvero scampo per il mio assistito, nonostante non sia il responsabile del deposito dei rifiuti, e nonostante risulti parte lesa per l'inquinamento del suolo di cui è proprietario?
Dovrà forzatamente procedere agli adempimenti per la bonifica, assumersene gli oneri e cercare poi di recuperare le spese nella consapevolezza che non saranno mai recuperate?


Consulenza legale i 28/01/2020
La normativa in materia ambientale è ispirata al principio sintetizzato dall’efficace espressione “chi inquina paga”, secondo cui il soggetto sul quale grava l’obbligo di bonificare il sito contaminato è soltanto il responsabile dell’inquinamento.

Infatti, l’art. 244, D. Lgs. n. 152/2006, stabilisce che la P.A. debba svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della contaminazione, per poi diffidarlo con ordinanza motivata a porre in essere gli interventi necessari a mettere in sicurezza e bonificare l’area.
Lo stesso articolo prescrive che l’ordinanza venga notificata anche al proprietario del sito, che ha la facoltà di assumersi volontariamente gli interventi di bonifica ex art. 245, D. Lgs. n. 152/2006.
Infine, ai sensi degli artt. 244 e 250, D. Lgs. n. 152/2006, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provvedano nemmeno il proprietario del sito o altro soggetto interessato è previsto l’intervento sostitutivo della P.A..
Sulla base di tali principi costante giurisprudenza ritiene illegittimi gli ordini di bonifica emanati nei confronti del proprietario incolpevole, cioè del proprietario che non sia responsabile dell’inquinamento né a titolo doloso nè a titolo di colpa (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2018, n.502; T.A.R. Firenze, sez. II, 21 febbraio 2018, n.291; T.A.R. Brescia, sez. I, 05 settembre 2019, n.797; T.A.R. Brescia, sez. I, 25 settembre 2019, n.831).

In ogni caso, il proprietario –anche se non è gravato da alcun obbligo relativo alla bonifica- è tenuto a rimborsare le spese sostenute per gli interventi eseguiti d'ufficio dall’Amministrazione ex art. 250, D. Lgs. n.152/2006 (T.A.R. Roma, sez. I, 11/12/2018, n.11974; T.A.R. Firenze, sez. I, 11 novembre 2016, n.1635).
Le conseguenze patrimoniali nei confronti del proprietario sono stabilite in dettaglio dall’art. 253, D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale, anzitutto, “gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente”.
I commi 2 e 3 della norma da ultimo menzionata, inoltre, prevedono che le spese sostenute dall’Amministrazione siano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree interessate, e che ne possa essere chiesta la ripetizione al proprietario “a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”.
Infine, il quarto comma stabilisce che “in ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere che l’ordine impartito dall’Amministrazione al proprietario non sia legittimo, in quanto l’ordinanza avrebbe dovuto essere emanata nei soli confronti del responsabile dell’inquinamento.
Secondo quanto si legge nel quesito, però, il provvedimento non sarebbe purtroppo stata impugnato, ed è quindi divenuto definitivo.
Come ultima soluzione, quindi, si potrebbe verificare che sia ancora pendente il termine per proporre ricorso straordinario, che è più lungo di quello per ricorrere innanzi al TAR e potrebbe teoricamente non essere ancora decorso.

Il proprietario, inoltre, potrebbe rifiutarsi di eseguire quanto imposto dalla P.A., ma questo non gli eviterebbe di sopportare gli oneri economici previsti a suo carico dall’art. 253, D. Lgs. n. 152/2006.
Pertanto, sia in caso di adempimento dell’ordinanza comunale, sia in caso di inerzia, il proprietario è destinato a dover fronteggiare le conseguenze di tipo patrimoniale connesse all’esecuzione dell’attività di bonifica dell’area inquinata.

Non pare, invece, ricorrere il rischio prospettato dal Pubblico Ministero di subire la confisca del bene, in quanto la giurisprudenza relativa al reato di realizzazione di discariche abusive esclude che tale sanzione possa essere disposta nei confronti del proprietario estraneo al reato (Cassazione penale sez. III, 11 maggio, 2018, n.28751; Cassazione penale sez. III, 24 gennaio 2006, n.6441).