Cass. civ. n. 1573/2019
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa; non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ. nel caso dell'obbligazione del responsabile dell'inquinamento avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell'inquinamento.
Cons. Stato n. 81/2019
Ai sensi dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la messa in sicurezza di un sito inquinato non ha di per sé natura sanzionatoria, ma consiste in una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, in una col principio di precauzione vero e proprio e col principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità ripristinatoria, non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa in capo al proprietario. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia a chi sia imputabile l'inquinamento, sebbene la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda gli interventi necessari, possa adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi.
Cons. Stato n. 5814/2018
La comunicazione di avvio del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento della matrice ambientale ha natura endoprocedimentale e il contenuto non immediatamente lesivo dell'atto rendono il medesimo non autonomamente e immediatamente impugnabile. Solo nell'ipotesi (da dimostrarsi, a cura del ricorrente) in cui detto atto sia concretamente idoneo ad arrecare lesioni alla sfera giuridica del destinatario in un momento precedente l'avvio dell'istruttoria e la conclusione stessa dell'iter procedimentale, potrebbe ammettersi l'immediata impugnazione del medesimo in via autonoma, anziché quale atto meramente presupposto rispetto al provvedimento finale che segna la formale conclusione del procedimento e la manifestazione esterna della volontà dell'Amministrazione.
Cons. Stato n. 5604/2018
Se è vero, per un verso, che l'amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria - la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione - per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa.
Cons. Stato n. 4647/2016
In ordine ai limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un fenomeno di inquinamento (nella specie delle falde acquifere) non ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo, deve ribadirsi - anche alla luce dei principi desumibili dal diritto europeo di matrice unionale e dell'impianto del Codice dell'ambiente - il principio che esclude l'imposizione, a carico del proprietario estraneo all'inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell'art. 245 codice ambiente; nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non è consentito all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.
Cons. Stato n. 3544/2015
È illegittimo il verbale di una conferenza di servizi decisoria con il quale una società, nella veste di mera proprietaria dell'area inquinata, pur non essendo l'autrice dell'inquinamento, è stata diffidata ad eseguire la caratterizzazione del sito secondo le prescrizioni indicate nel verbale stesso. Infatti, alla stregua della disciplina prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., il proprietario di un'area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, non è tenuto agli oneri di bonifica per come imposti dalla P.A., avendo una mera facoltà di eseguirli pena, altrimenti, l'esecuzione d'ufficio degli stessi da parte dell'Amministrazione procedente e con responsabilità, in tal caso, solo patrimoniale.
C. giust. UE n. 534/2015
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (...) la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.