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Responsabile la banca che cambia l'assegno ad un soggetto diverso dall'intestatario

Responsabile la banca che cambia l'assegno ad un soggetto diverso dall'intestatario
Come noto, quando portiamo un assegno in banca, questa sarebbe tenuta a portarlo all’incasso solo se viene presentato dal legittimo beneficiario indicato nell’assegno stesso e dovrebbe procedere ad accertare l’identità del soggetto che si presenta.

Molto spesso, tuttavia, ciò non accade e la banca procede a cambiare l’assegno anche a soggetti diversi da quelli indicati nel titolo

Cosa succede, dunque, se un soggetto, non indicato come beneficiario dell’assegno, riesce ugualmente a incassare l’assegno in banca? In questo caso, sussiste una qualche forma di responsabilità in capo alla banca stessa?

Proprio su quest’argomento si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016.

Va osservato che, secondo un orientamento della Corte di Cassazione “se il pagamento dell’assegno bancario non trasferibile è fatto a chi si legittima cartolarmente come prenditore dell’assegno, colui che ha eseguito il pagamento ne risponde verso il prenditore a norma dell’art. 43 co. 2 Legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del prenditore dell’assegno” (Cass., sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360, Cass., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686, Cass., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888).

In altri termini, ciò significa che la Banca è tenuta a verificare l’identità del soggetto che si presenta per incassare un assegno e la stessa non potrebbe cambiare l’assegno medesimo ad un soggetto diverso da quello indicato come beneficiario.

La Banca sarà, quindi, responsabile laddove non abbia usato adeguata diligenza nell’identificare il portatore dell’assegno e abbia ugualmente proceduto a cambiarlo.

Secondo un altro orientamento, tuttavia, quando la banca paga l’assegno a un soggetto diverso dal beneficiario, “non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di quest’ultimo” (Cass., sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1098, Cass., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654, Cass., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949).

Questo orientamento, quindi, non prende in considerazione la questione della “colpa” della banca nel non accertare l’identità del soggetto che si presenta per l’incasso, affermando in ogni caso la responsabilità della stessa, la quale sarebbe liberata dal proprio obbligo di pagamento solo laddove paghi all’effettivo beneficiario.


Ebbene, anche con la recente pronuncia del 22 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha dimostrato di aderire a questo secondo orientamento giurisprudenziale, affermando la responsabilità della banca per il solo fatto di aver pagato ad un soggetto non legittimato, con la conseguenza che la stessa resta obbligata fino a quando non esegua il pagamento all’intestatario dell’assegno.

Infatti, secondo questa pronuncia della Corte, “soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l’autenticità della firma di colui che, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento” ed in secondo luogo perché se il pagamento al c.d. “creditore apparente” potesse considerarsi liberatorio, il beneficiario effettivo dell’assegno smarrito o sottratto non potrebbe giovarsi neppure dell’ammortamento, escluso dall’art. 73 legge citata per l’assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile".
Di conseguenza, in questi casi, il pagamento effettuato dalla Banca ad un soggetto diverso da quello indicato nell’assegno non libera la Banca, con la conseguenza che il legittimo intestatario dell’assegno potrebbe agire in giudizio al fine di ottenere la condanna della Banca al pagamento del debito ancora esistente nei suoi confronti.
E ciò, si noti, senza che la Banca possa addurre a giustificazione di tale comportamento, il fatto di essere esente da colpa, avendo proceduto a chiedere l’identità del soggetto che si è presentato per l’incasso, in quanto la responsabilità della banca assume natura “oggettiva” e prescinde dalla colpa o dalla negligenza della stessa.


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