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Mancato rientro al lavoro dalle ferie: cosa succede se non mi presento al lavoro dopo le ferie?

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Mancato rientro al lavoro dalle ferie: cosa succede se non mi presento al lavoro dopo le ferie?
Quali sono le conseguenze per il lavoratore che non si presenta al lavoro al termine del periodo di ferie? Scopriamolo insieme
Agosto è terminato e per molti lavoratori significa solo una cosa: le ferie sono finite. Si rientra a casa, si disfano le valigie, e ci si prepara a ritornare alla vita di tutti i giorni. Riabituarsi alla routine non è semplice, ma quel che è più faticoso è l'idea di rientrare a lavoro.
Vi sarà capitato, la sera prima del fatidico giorno, di pensare: "E se domani me ne stessi a casa?" Un'idea senza alcun dubbio allettante, ma cosa rischia chi non si presenta al termine del periodo di ferie? Scopriamolo insieme.

Prima di tutto, è opportuno ricordare che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore, sancito dall'art. 36, comma 3 della Costituzione, che afferma che il lavoratore "ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"
Qualora il lavoratore non usufruisca del periodo di ferie che gli spetta, per cause a lui non imputabili, ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.


Anche il Codice Civile prevede norme in materia. In particolare, ai sensi dell'art.2243 del Codice Civile, il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale, ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore ad otto giorni. Inoltre, ex art. 2109, comma 2 del Codice Civile, il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo, "nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro." La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Altra fonte in materia di ferie è il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l'art. 10 di tale decreto prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109cc del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 10, il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ma cosa succede concretamente se il lavoratore, una volta usufruito del periodo di ferie, non rientra a lavoro? Ci si può svegliare la mattina e decidere di starsene a casa, senza fornire una giustificazione al datore di lavoro? È evidente che questo non è possibile, poiché si incorrerebbe in un inadempimento del contratto di lavoro, e il lavoratore rischia di conseguenza un provvedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è regolato dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché dalla contrattazione collettiva che si applica al rapporto di lavoro. La maggior parte dei CCNL qualifica il mancato rientro dalle ferie come assenza ingiustificata.
Una volta che il datore di lavoro accerti l'assenza del lavoratore, prima di adottare la sanzione prevista dal CCNL di riferimento, dovrà procedere alla contestazione dell'addebito al dipendente, che avrà un termine entro cui far pervenire le proprie giustificazioni.
Ma quali provvedimenti disciplinari rischia il lavoratore che non osserva le disposizioni previste dal contratto collettivo applicato? A seconda della gravità dell'infrazione, il prestatore di lavoro può essere sanzionato con:
  • richiamo verbale;
  • ammonizione scritta;
  • multa;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo stabilito dal CCNL;
  • licenziamento disciplinare.
Di conseguenza, onde evitare di ricevere una sanzione, vi consigliamo di stringere i denti e rientrare al lavoro al termine delle ferie, anche se è faticoso!

Ovviamente, diverso è il discorso nel caso in cui il mancato rientro dipenda dall'insorgere della malattia. Qui abbiamo già parlato del caso in cui ci si ammali durante il periodo di ferie. In sostanza, qualora il lavoratore in vacanza sia colpito da malattia, che vada ad impedire le finalità di riposo per le quali il diritto alle ferie è previsto, il dipendente ha diritto alla sospensione delle stesse, sempre che abbia adempiuto al proprio dovere di comunicare l'assenza per malattia al datore di lavoro e sottoporsi a visita, in modo da avere il certificato medico da trasmettere all'INPS.

Sono questi gli adempimenti a cui è tenuto il dipendente nel caso non si presenti al lavoro per un problema di salute. In questi casi, naturalmente, l'assenza non potrà ritenersi ingiustificata e non si rischierà alcun provvedimento disciplinare. Ricordatevi, però, di non fare i furbetti, perché in qualsiasi momento potreste ricevere la visita fiscale da parte dell'INPS.


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