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Articolo 2243 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Periodo di riposo

Dispositivo dell'art. 2243 Codice Civile

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio](1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni [2109; Cost. 36].

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969 n. 16, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".

Ratio Legis

La norma è costituzionalmente illegittima rispetto all'art. 36 Cost. che prescrive il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuale, fruibile entro l'anno.
L'art. 2243 invece prescrive che il periodo di ferie venga fruito dopo un anno di lavoro.

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