Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio](1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni [2109; Cost. 36].
Note
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969 n. 16, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".