Se un lavoratore usufruisce dei permessi per assistere un familiare disabile, i giorni di congedo possono essere scomputati dalle ferie annuali?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14187 dell’8 giugno 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato “illegittima la decurtazione di due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992”.
In altri termini, il lavoratore aveva usufruito dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, per l’assistenza ai famigliari disabili e, per contro, la società datrice di lavoro, gli aveva decurtato due giorni di ferie.
Ritenendo tale decisione ingiusta, la società datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Evidenziava la Cassazione, in particolare, che ciò di cui si discuteva era la “limitazione della computabilità, ai fini delle ferie, dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Sul punto, la Cassazione precisava che, la limitazione di tale computabilità “opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale”, dal momento che in tal modo si evita che l’incidenza sulla retribuzione possa aggravare la situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare, così, l’utilizzo dei permessi.
Secondo la Cassazione, dunque, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che “i permessi, accordati per l’assistenza al genitore portatore di handicap, concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato”.
Osservava la Cassazione, infatti, che il diritto alle ferie, garantito dall’art. 36, ultimo comma della Costituzione “garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell’assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando integralmente la sentenza impugnata.