La presentazione della domanda. che ha validità a decorrere dalla sua presentazione, incontra tuttavia dei limiti E’ infatti possibile richiedere fino ad un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. La legge, invero, non ha previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Ma sul punto ora è ragionevole aspettarsi una revisione da parte del legislatore.
Con l’ordinanza del 10 gennaio 2024 la sezione lavoro del Tribunale di Treviso ha infatti accolto il ricorso di una lavoratrice riconoscendole il diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il padre disabile, nonostante ne avesse già fruito in precedenza per assistere la madre bisognosa di cure ed assistenza.
L'ordinanza cautelare in commento richiama, quindi, ancora una volta, l’attenzione del legislatore sulla complessa e delicata questione della conciliazione fra lavoro ed esigenze di assistenza ai familiari disabili: occorre, come sempre, assicurare una risposta alle esigenze di sicurezza economica di chi è costretto ad assentarsi per la cura di familiari non autosufficienti senza dover, per questo, rinunciare al proprio posto di lavoro. La sensibilità dei decisori politici verso questo tema si è sviluppata, come è noto, a partire dalla L. 104/1992 (legge104), provvedimento con il quale si è ingegnato, sotto profili differenti, per i lavoratori portatori di handicap grave e per i loro familiari lavoratori, un pacchetto eterogeneo di permessi che consentirebbero di fare fronte alle diverse necessità di cura ed assistenza.
Peraltro anche la rilevanza sociale del ruolo dei familiari quotidianamente impegnati in questa attività di assistenza (altrimenti detti caregivers o portatori di assistenza) non è sfuggita alla sensibilità del legislatore, tanto da pervenire a riconoscere loro, nel caso in cui siano occupati, e in presenza di determinate condizioni, il diritto a forme speciali di pensionamento anticipato, o di accesso alla sperimentazione dello scivolo pensionistico dell'APE sociale.
La vicenda in esame verte, in particolare, sul rifiuto, intimato dall'INPS, rispetto alla richiesta di fruizione di ulteriori due anni di congedo straordinario biennale (ex art. 42, comma 5, d. lgs. 151/2001) presentata da una lavoratrice privata per assistere il padre invalido. A sostegno del rigetto della domanda, l’Istituto previdenziale adduceva la considerazione che il limite dei due anni non potesse essere raddoppiato. Nelle parole pronunciate dalla difesa si è fatto invece leva sulla connotazione dello strumento del congedo straordinario retribuito quale espressione dello Stato sociale che contribuisce ad alleggerire le spese sociali a carico della comunità.
Del resto la medesima Corte costituzionale, più volte intervenuta sul tema, aveva già sottolineato la necessità di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l'altro, dai cambiamenti demografici in atto (Corte Cost. 18 luglio 2013, n. 203).