La legge prevede la possibilità di avere un congedo straordinario dal lavoro di due anni per assistere un familiare disabile. Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso al lavoratore dipendente che ha la responsabilità di prendersi cura di un parente con grave disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 140/1992.
I due anni di congedo sono concessi a determinate condizioni. Tra queste condizioni, c’è quella della convivenza, presso la stessa residenza, con il disabile da assistere.
Quindi, chi non convive con il disabile può chiedere questo congedo? Se il lavoratore e il familiare disabile vivono in Comuni diversi, si può comunque usufruire di questo beneficio? Vediamo cosa stabilisce la legge.
In realtà, la Legge 104 riconosce il congedo anche con la cd. dimora temporanea. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Cerchiamo di capire quali.
Quando è possibile richiedere il congedo Legge 104 con dimora temporanea?
Innanzitutto, con “dimora temporanea” si fa riferimento alla permanenza in un luogo, che non è quello abituale (cioè, quello in cui si ha la residenza), per un certo periodo di tempo.
Dunque, per avere il congedo, bisogna prima ottenere la dimora temporanea. E per averla, è necessario rivolgersi all’anagrafe del Comune nel quale si dovrà vivere temporaneamente, presentando la richiesta di iscrizione nei registri della popolazione temporanea.
La richiesta deve contenere i dati personali del soggetto richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, professione, stato civile etc.) e l’indicazione dell’indirizzo della casa presso cui si vivrà provvisoriamente. Inoltre, l’istanza dovrà anche contenere la specificazione del motivo per cui si chiede la dimora temporanea: cioè, si dovrà indicare che si chiede la dimora temporanea per motivi di studio, di lavoro o, appunto, per ottenere il congedo per assistere un disabile grave.
Una volta ottenuta la dimora temporanea, si può presentare domanda per il congedo straordinario all’INPS.
Però, come detto, il congedo Legge 104 con dimora temporanea ha dei limiti. Infatti, con questo beneficio, non si potrà assistere il disabile grave per tutti e due gli anni previsti normalmente dall’agevolazione, ma solo per un anno. Perché?
Questa limitazione deriva dal fatto che l’agevolazione del congedo con procedura ordinaria può essere ottenuto per un massimo di 24 mesi, ma la dimora temporanea è valida per un massimo di soltanto 12 mesi.
E quando scadono i 12 mesi della dimora temporanea? Cosa si deve fare per continuare ad assistere la persona disabile?
Dopo i 12 mesi di dimora temporanea, se è necessario continuare ad assistere il proprio familiare disabile, si dovrà necessariamente seguire la procedura ordinaria. Questo significa che, dopo l’anno con dimora temporanea, chi assiste dovrà necessariamente spostare la residenza presso la casa del disabile grave. Così da soddisfare il requisito della convivenza presso la stessa residenza con la persona disabile.
Discorso diverso per chi vive nello stesso Comune, palazzo e numero civico del disabile, anche senza essere conviventi (perché, ad esempio, abitano in due appartamenti diversi). In questo caso, non si dovrà chiedere il congedo Legge 104 con dimora temporanea.
Peraltro, in relazione ai congedi dal lavoro per assistenza di un disabile, la legge valorizza il rapporto genitore – figlio. Infatti, se un genitore deve assistere il figlio disabile grave, non dovrà richiedere il congedo con Legge 104 con dimora temporanea. La legge prevede che, in questa ipotesi, non è necessario risiedere nello stesso Comune e dimostrare la convivenza.
Quindi, è possibile il congedo con dimora temporanea, ma solo per 12 mesi. Dopo, se bisogna continuare l’assistenza al disabile, sarà obbligatoria la convivenza nella stessa residenza.
I due anni di congedo sono concessi a determinate condizioni. Tra queste condizioni, c’è quella della convivenza, presso la stessa residenza, con il disabile da assistere.
Quindi, chi non convive con il disabile può chiedere questo congedo? Se il lavoratore e il familiare disabile vivono in Comuni diversi, si può comunque usufruire di questo beneficio? Vediamo cosa stabilisce la legge.
In realtà, la Legge 104 riconosce il congedo anche con la cd. dimora temporanea. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Cerchiamo di capire quali.
Quando è possibile richiedere il congedo Legge 104 con dimora temporanea?
Innanzitutto, con “dimora temporanea” si fa riferimento alla permanenza in un luogo, che non è quello abituale (cioè, quello in cui si ha la residenza), per un certo periodo di tempo.
Dunque, per avere il congedo, bisogna prima ottenere la dimora temporanea. E per averla, è necessario rivolgersi all’anagrafe del Comune nel quale si dovrà vivere temporaneamente, presentando la richiesta di iscrizione nei registri della popolazione temporanea.
La richiesta deve contenere i dati personali del soggetto richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, professione, stato civile etc.) e l’indicazione dell’indirizzo della casa presso cui si vivrà provvisoriamente. Inoltre, l’istanza dovrà anche contenere la specificazione del motivo per cui si chiede la dimora temporanea: cioè, si dovrà indicare che si chiede la dimora temporanea per motivi di studio, di lavoro o, appunto, per ottenere il congedo per assistere un disabile grave.
Una volta ottenuta la dimora temporanea, si può presentare domanda per il congedo straordinario all’INPS.
Però, come detto, il congedo Legge 104 con dimora temporanea ha dei limiti. Infatti, con questo beneficio, non si potrà assistere il disabile grave per tutti e due gli anni previsti normalmente dall’agevolazione, ma solo per un anno. Perché?
Questa limitazione deriva dal fatto che l’agevolazione del congedo con procedura ordinaria può essere ottenuto per un massimo di 24 mesi, ma la dimora temporanea è valida per un massimo di soltanto 12 mesi.
E quando scadono i 12 mesi della dimora temporanea? Cosa si deve fare per continuare ad assistere la persona disabile?
Dopo i 12 mesi di dimora temporanea, se è necessario continuare ad assistere il proprio familiare disabile, si dovrà necessariamente seguire la procedura ordinaria. Questo significa che, dopo l’anno con dimora temporanea, chi assiste dovrà necessariamente spostare la residenza presso la casa del disabile grave. Così da soddisfare il requisito della convivenza presso la stessa residenza con la persona disabile.
Discorso diverso per chi vive nello stesso Comune, palazzo e numero civico del disabile, anche senza essere conviventi (perché, ad esempio, abitano in due appartamenti diversi). In questo caso, non si dovrà chiedere il congedo Legge 104 con dimora temporanea.
Peraltro, in relazione ai congedi dal lavoro per assistenza di un disabile, la legge valorizza il rapporto genitore – figlio. Infatti, se un genitore deve assistere il figlio disabile grave, non dovrà richiedere il congedo con Legge 104 con dimora temporanea. La legge prevede che, in questa ipotesi, non è necessario risiedere nello stesso Comune e dimostrare la convivenza.
Quindi, è possibile il congedo con dimora temporanea, ma solo per 12 mesi. Dopo, se bisogna continuare l’assistenza al disabile, sarà obbligatoria la convivenza nella stessa residenza.