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Legge 104, il lavoratore in congedo straordinario è soggetto a visite fiscali INPS o accertamenti? Ecco quando è possibile

Sanità - -
Legge 104, il lavoratore in congedo straordinario è soggetto a visite fiscali INPS o accertamenti? Ecco quando è possibile
La normativa precisa se, durante il periodo di congedo straordinario 104, il lavoratore assente possa essere sottoposto a visita fiscale
La Legge n. 104 del 1992 prevede una serie di agevolazioni per i soggetti disabili. Tra queste misure, la legge riconosce al lavoratore, che assiste un familiare con disabilità grave a norma del comma 3 dell’art. 3 della legge 104, la possibilità di fruire del congedo straordinario.

Però, c’è un dubbio: la visita fiscale INPS è prevista anche per il lavoratore che è in congedo straordinario Legge 104? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il congedo straordinario 104 è periodo massimo di due anni durante cui il lavoratore, che assiste un familiare disabile grave, può assentarsi dal lavoro.

Questo beneficio è riconosciuto ai familiari del disabile, seguendo un certo ordine di priorità:
  • il coniuge o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto del disabile;
  • in mancanza, il genitore del disabile grave;
  • in mancanza o morte o invalidità dei familiari appena visti, il figlio convivente del disabile o, in subordine, il fratello o sorella convivente disabile;
  • quando siano mancanti o deceduti o invalidi tutti i familiari finora elencati, il parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile.


Il periodo di congedo Legge 104 è un periodo di assenza retribuito: ossia, durante il congedo, il lavoratore assente riceve un’indennità economica.

Quindi, il lavoratore assente per congedo 104 può essere soggetto alla visita fiscale INPS oppure è esentato?

Quando si parla di visita fiscale, si fa riferimento al controllo che, in caso di malattia del lavoratore, un medico incaricato dall’INPS fa presso l’indirizzo abituale o il domicilio indicato nel certificato medico trasmesso all’INPS, d’ufficio o su richiesta del datore.

Occorre precisare che il lavoratore (pubblico o privato) assente per malattia è obbligato a rimanere in casa in determinati momenti della giornata e, proprio per consentire la visita fiscale, il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile in specifiche fasce orarie: le cc.dd. fasce di reperibilità.

Allora, il lavoratore in congedo straordinario 104 non è soggetto a visita fiscale INPS.

Infatti, come appena visto, i controlli dei medici incaricati dall’INPS sono previsti soltanto in caso di assenza per malattia del lavoratore e non anche nell’ipotesi di congedo straordinario per prestare assistenza al familiare con disabilità.

Questo perché la visita fiscale serve per verificare se il dipendente sia davvero malato e il suo stato di salute. Ciò interessa all’INPS per l’indennità di malattia, ma anche al datore di lavoro per la regolare esecuzione della prestazione lavorativa. Chiaramente, nel caso di congedo straordinario previsto dalla Legge 104, questa finalità viene meno poiché lo scopo di questa misura è quello di riconoscere una particolare tutela al familiare disabile e al lavoratore che lo assiste.

Però, si deve fare attenzione. È comunque possibile che siano effettuati accertamenti al fine di evitare e sanzionare abusi. Infatti, nonostante non siano previste le visite fiscali INPS per i lavoratori assenti in congedo straordinario, ci potrebbero essere delle verifiche proprio per controllare se la misura stabilita dalla Legge 104 sia effettivamente necessaria e se il lavoratore ne stia usufruendo nel modo corretto, senza abusarne.

Il tema è importante perché, in caso di abuso delle agevolazioni concesse per l’assistenza di un familiare disabile, le conseguenze possono essere gravi.

Il primo rischio è il licenziamento per giusta causa, senza preavviso.

Peraltro, c’è anche il pericolo di essere sottoposto ad un procedimento penale per la percezione indebita di benefici economici da parte dell’INPS. Quando la somma ottenuta indebitamente è superiore a 3.999,96 euro, il codice penale (art. 316 ter del c.p. punisce questo comportamento con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Invece, se la somma percepita in modo indebito è inferiore a 3.999,96 euro, si può andare incontro ad una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro.


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