Anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nei giorni scorsi, ha rilasciato una nota avente ad oggetto la tutela dei lavoratori contro il rischio legato ai danni da calore.
Tale norma, infatti, prescrive al datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Come affermato anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è maggiormente esposto allo stress termico chi compie attività non occasionale all'aperto, in uno dei settori più a rischio, tra cui, in particolare, quelli dell'edilizia civile e stradale, agricolo e della manutenzione del verde, nonché il comparto marittimo e balneare o quello estrattivo.
Ovviamente, hanno rilevanza le mansioni svolte e gli orari di lavoro.
In merito al rapporto tra attività lavorativa e temperature eccessive, si evidenzia che, già nel 2017, l'INPS, con messaggio n. 1856, aveva riconosciuto che le temperature eccezionalmente elevate, ossia quelle superiori a 35 gradi, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire "evento" ai fini della richiesta della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
L'INPS sottolineava, in particolare, che andavano considerate anche le temperature reali inferiori ai 35 gradi, ma superiori a tale valore se si consideravano le temperature percepite, ricavabili dai bollettini meteo.
Ma cos'è la CIGO? E a chi spetta?
Si tratta di un ammortizzatore sociale, ossia di una misura di sostegno erogata dall'INPS e che ha la finalità di integrare o sostituire la retribuzione di soggetti la cui attività lavorativa è stata ridotta o sospesa.
Tale riduzione o sospensione deve dipendere o da una temporanea difficoltà di mercato oppure da eventi temporanei non riconducibili a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.
I dipendenti che hanno diritto a tale misura devono essere operai, impiegati o quadri.
Il contributo è erogabile per 13 settimane, prorogabili fino a 52 settimane (12 mesi) o, eccezionalmente e in determinate aree territoriali, fino a 24 mesi.
Come abbiamo visto, tra gli eventi che legittimano la richiesta di Cassa Integrazione vi è anche il caldo, e in particolare le temperature superiori a 35 gradi, anche solo percepite in tale misura.
Difatti, come confermato dall'INPS anche con il messaggio n. 2999/2022, l'azienda, in caso di temperature elevate, può fare richiesta di CIGO con la causale "eventi meteo".
Tale domanda dovrà essere avanzata dall'azienda, sulla base delle indicazioni dell'INPS e dell'INAIL.
Il datore di lavoro è tenuto ad indicare le cause, riconducibili al caldo eccessivo, che hanno portato alla sospensione o riduzione, ma non dovrà produrre i bollettini meteo, in quanto dati pubblici già in possesso dell'INPS.
Sulla base della domanda e della relazione ricevuta, l'ente provvederà o meno all'accoglimento della richiesta, valutando la temperatura reale e quella percepita, in particolare considerando, ai fini di tale valutazione, anche l'ambiente di lavoro o il tipo di lavorazione.
Ad esempio, andrà prestata attenzione alle lavorazioni all'aperto che avvengono in luoghi esposti al sole o alle lavorazioni in ambienti al chiuso ma in cui non sono possibili sistemi di ventilazione.
Anche la tipologia di lavoro ha rilevanza: ad esempio influiscono sulla temperatura percepita attività come quelle di rifacimento di tetti o facciate o di stesura del manto stradale.
È importante specificare, infine, che - indipendentemente dalle temperature rilevate - l'INPS può comunque decidere di erogare la CIGO laddove il datore di lavoro abbia disposto la riduzione o la sospensione sulla base di indicazioni del responsabile della sicurezza, sempre per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.