La
Corte di Cassazione, con
sentenza n. 20885 del 5 agosto 2019 ha dato risposta alla questione relativa al risarcimento del
danno sollevata da una S.r.l. per
illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
In particolare, la S.r.l. “Antiche terme di San Teodoro” aveva ritenuto che la Banca di Roma avesse violato le regole di correttezza e
buona fede, effettuando una segnalazione basata sull'appostazione a sofferenza di uno specifico rapporto di
credito tra la Banca segnalante e la creditrice. Per la
ricorrente, tale condotta non corrispondeva ai canoni di diligenza professionale, integrando un’ipotesi di
responsabilità verso i correntisti.
Le Antiche terme di San Teodoro affermavano, inoltre, come l’accertamento della lesione all’onorabilità della persona determinasse
in re ipsa il diritto ad ottenere il
risarcimento del danno.
I giudici, tuttavia, nel confermare in parte la sentenza di
Appello, hanno affermato che
non è possibile ottenere il risarcimento del danno a causa della
mera illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi. Non è possibile, nello specifico, allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’
effettiva lesione all’immagine patita.
L’illegittima segnalazione rappresenta, infatti, soltanto la causa petendi della domanda risarcitoria, la quale va poi sostenuta con specifici e concreti elementi di prova.
La Corte di Cassazione, nell’escludere il risarcimento del danno
in re ipsa come configurato dalla ricorrente, afferma al contrario che: “il danno all’
immagine ed alla
reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, costituisce pur sempre un
danno - conseguenza, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n. 26972 - 26975, e pertanto non può ritenersi sussistente
in re ipsa dovendo essere
allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”.
A nulla varrebbero le osservazioni della ricorrente per cui tale tipologia di danno andrebbe liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., se la stessa si è limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita, “attribuendole una deduzione generica e indeterminata, per di più contraddetta dall’affidamento mantenutole dalle altre Banche con cui l’attrice manteneva rapporti”.